Art. 18.
                          D e c a d e n z e
  1.  La  violazione  degli  impegni  assunti  ai  sensi dell'art. 17
determina   la   decadenza  delle  fondazioni  dai  diritti  e  dalle
prerogative  riconosciute. La decadenza puo' riguardare anche singoli
diritti o singole prerogative.
  2.  La decadenza non puo' essere pronunciata se la fondazione, dopo
la  contestazione  degli  addebiti,  riconosciuta la fondatezza degli
stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di
sessanta  giorni  ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso,
in ragione della natura dell'attivita' da compiere.
  3.  Il  provvedimento  di  decadenza  e' adottato dall'autorita' di
Governo  competente  in  materia  di  spettacolo,  di concerto con il
Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.
  4.  L'autorita'  di  Governo  competente  in  materia di spettacolo
comunica  al  Ministero  del  tesoro  ed al Ministero delle finanze i
provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.