Art. 18.
                Raccordi con la normativa antincendio
 
 1. Per i raccordi con la normativa antincendio,  ferme  restando  le
disposizioni  vigenti  in materia di sistemi di via d'uscita, valgono
le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro  dei  lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
 
          Nota all'art. 18:
            -  Per il testo del punto 4.6 del decreto ministeriale 14
          giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.