Art. 18 (Armonizzazione delle disposizioni sui canoni) 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati: a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per chilometro quadrato; e) concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato; f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per chilometro quadrato; g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato; h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato. 2. Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni di cui al comma 1 sono dovuti alla regione o provincia autonoma. 3. I canoni di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.