Art. 18.

  1.  All'articolo  36  del  decreto 119/92, alla fine del comma 2 e'
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. In deroga al comma 2, l'autorizzazione non e' richiesta se il
detentore   e'  in  possesso  di  autorizzazione  alla  distribuzione
all'ingrosso  rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  538. Ai fini dell'inserimento nel registro di cui al comma
2,  le  regioni  e le province autonome comunicano al Ministero della
sanita' l'elenco delle autorizzazioni concesse.".
 
          Nota all'art. 18:
          -  Il testo vigente dell'art. 36 del D.Lgs. n. 119/92 e' il
          seguente:
          "Art. 36.  -  1.  E'  vietato  somministrare  agli  animali
          sostanze   farmacologicamente  attive,  se  non  attraverso
          medicinali veterinari autorizzati.
          2. E' vietato detenere le sostanze di cui al comma 1  senza
          autorizzazione  del  Ministero  della  sanita',  che  tiene
          apposito  registro  dei   fabbricanti   e   dei   grossisti
          autorizzati.
          2-bis.  In  deroga  al  comma  2,  l'autorizzazione  non e'
          richiesta se il detentore e' in possesso di  autorizzazione
          alla  distribuzione  all'ingrosso  rilasciata  ai sensi del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  538.  Ai  fini
          dell'inserimento nel registro di cui al comma 2, le regioni
          e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero  della
          sanita' l'elenco delle autorizzazioni concesse.
          3. (Omissis)".
          - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538, concerne  "Attuazione
          della  direttiva  92/25/CEE  riguardante  la  distribuzione
          all'ingrosso dei medicinali per uso umano".