Art. 18. 1. All'articolo 36 del decreto 119/92, alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. In deroga al comma 2, l'autorizzazione non e' richiesta se il detentore e' in possesso di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538. Ai fini dell'inserimento nel registro di cui al comma 2, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della sanita' l'elenco delle autorizzazioni concesse.".
Nota all'art. 18: - Il testo vigente dell'art. 36 del D.Lgs. n. 119/92 e' il seguente: "Art. 36. - 1. E' vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive, se non attraverso medicinali veterinari autorizzati. 2. E' vietato detenere le sostanze di cui al comma 1 senza autorizzazione del Ministero della sanita', che tiene apposito registro dei fabbricanti e dei grossisti autorizzati. 2-bis. In deroga al comma 2, l'autorizzazione non e' richiesta se il detentore e' in possesso di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538. Ai fini dell'inserimento nel registro di cui al comma 2, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della sanita' l'elenco delle autorizzazioni concesse. 3. (Omissis)". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538, concerne "Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano".