ARTICOLO 18 Fornitura di statistiche Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.