(Accordo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                      Fornitura di statistiche 
Le Autorita' Aeronautiche di una  Parte  Contraente  forniranno  alle
Autorita' Aeronautiche dell'altra  Parte  Contraente,  su  richiesta,
statistiche periodiche o  altre  informazioni  analoghe  relative  al
traffico che  si  svolge  sui  servizi  concordati  dalle  rispettive
compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.