Art. 18. Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili Imposta regionale sulla rumorosita' degli aerei 1. E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434. Modalita' 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, e' emanato il regolamento concernente le modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosita' degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica. Destinazione 3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, e' assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalita' stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile: "Art. 2. - I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita': L. 1.100 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi". La misura dei diritti aeroportuali e' stata successivamente modificata, da ultimo con l'art. 2- duodecies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. - Il decreto del Presidente della Repubblica 96 agosto 1993, n. 434, reca "Regolamento di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo all'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1993, n. 260. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dall'art. 74 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti) . - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta. possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (Omissis) ".