Art. 18.
             Imposta erariale regionale sulle emissioni
                       sonore degli aeromobili
           Imposta regionale sulla rumorosita' degli aerei
  1.  E'  istituita  un'imposta erariale  regionale  sulle  emissioni
sonore  in  aggiunta  ai  diritti  di approdo  e  di  partenza  degli
aeromobili, previsti  dall'articolo 2 della  legge 5 maggio  1976, n.
324, e successive  modificazioni, e dal decreto  del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.
                              Modalita'
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del   Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 17,  comma 2, della  legge 23  agosto 1988, n.  400, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle
finanze  e  dei   trasporti  e  della  navigazione,   e'  emanato  il
regolamento   concernente  le   modalita'   per  l'accertamento,   la
riscossione ed il versamento dell'imposta  di cui al comma 1, nonche'
la   misura  dell'aliquota,   commisurata   alla  rumorosita'   degli
aeromobili,  secondo   le  norme  internazionali   di  certificazione
acustica.
                            Destinazione
  3. L'importo totale dei versamenti  dell'imposta di cui al comma 1,
risultante in sede consuntiva, e' assegnato nell'anno successivo allo
stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato,
con modalita'  stabilite dagli  stessi assessorati, a  sovvenzioni ed
indennizzi alle  amministrazioni ed ai soggetti  residenti nelle zone
limitrofe agli aeroscali.
 
           Note all'art. 18:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 della legge 5 maggio
          1976, n. 324 recante nuove norme  in materia di diritti per
          l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile:
            "Art. 2.  - I diritti   di approdo   per  gli  aeromobili
          sono fissati come segue:
            1)  per  gli  aeromobili  che  svolgono  attivita'  aerea
          internazionale:
            L. 800 per ogni tonnellata  o    frazione  di  tonnellata
          sulle  prime  25  tonnellate  del peso massimo al   decollo
          risultante dal certificato di navigabilita':
            L. 1.100 per ogni successiva  tonnellata  o  frazione  di
          tonnellata;
            2)  per  gli    aeromobili  che  svolgono attivita' aerea
          entro i limiti del  territorio  nazionale  con   esclusione
          di  quelli  adibiti  ad attivita' didattica:
            L.  400 per  tonnellata o  frazione  di tonnellata  sulle
          prime     25  tonnellate  del  peso  massimo  al    decollo
          risultante dal certificato di navigabilita';
            L. 600 per  ogni  successiva  tonnellata  o  frazione  di
          tonnellata.
            I   diritti di  partenza degli  aeromobili sono  uguali a
          quelli di approdo. Le   misure dei diritti    indicate  nel
          presente  articolo sono maggiorate del 50 per cento  quando
          l'approdo  o  la  partenza avvengono nelle ore  notturne. I
          diritti previsti    nel  presente    articolo  sono  dovuti
          dall'esercente       quando        l'aeromobile      svolge
          attivita' commerciale e dal  pilota  dell'aeromobile  negli
          altri casi".
            La    misura   dei   diritti    aeroportuali   e'   stata
          successivamente modificata,   da ultimo   con  l'art.    2-
          duodecies       del  d.l.    30  settembre  1994,  n.  564,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  novembre
          1994, n. 656.
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  96 agosto
          1993,  n.   434, reca  "Regolamento di attuazione dell'art.
          10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.  90,    convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 26 giugno 1990,   n. 165,
          relativo all'imposta  erariale in  aggiunta ai  diritti  di
          approdo  e   partenza degli  aeromobili", ed  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1993, n. 260.
            - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988,  recante
          disciplina  dell'attivita'   di    Governo   e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio  dei    Ministri,  come
          modificato    dall'art. 74 del d.  lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
            "Art. 17    (Regolamenti)    .  - 1.   Con decreto    del
          Presidente  della    Repubblica, previa   deliberazione del
          Consiglio dei  Ministri sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta.     possono  essere    emanati  regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del   Governo
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari  (Omissis)  ".