Art. 18. Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti 1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica puo' chiedere, all'Istituto nazionale di statistica I.S.T.A.T., la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".