Art. 18.
                  Criteri di rilevazione e analisi
                     dei costi e dei rendimenti
 1.  Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 64 del presente
decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee  a
consentire  la  rilevazione  e  l'analisi  dei costi e dei rendimenti
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione  e  delle  decisioni
organizzative.
 2.   Il   Dipartimento   della   funzione  pubblica  puo'  chiedere,
all'Istituto nazionale di statistica I.S.T.A.T., la  elaborazione  di
norme  tecniche  e  criteri  per  le rilevazioni ed analisi di cui al
comma  1  e,   all'Autorita'   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione,    la   elaborazione   di   procedure   informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi  e
dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".