Art. 18 
             Soggiorno per motivi di protezione sociale 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) 
 
  1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di  un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo  380  del
codice  di  procedura  penale,  ovvero  nel   corso   di   interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano  accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti  di  uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua  incolumita',  per
effetto  dei   tentativi   di   sottrarsi   ai   condizionamenti   di
un'associazione  dedita  ad  uno  dei  predetti   delitti   o   delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio, il  questore,  anche  su  proposta  del  Procuratore  della
Repubblica, o  con  il  parere  favorevole  della  stessa  autorita',
rilascia uno speciale  permesso  di  soggiorno  per  consentire  allo
straniero  di  sottrarsi   alla   violenza   e   ai   condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare  ad  un  programma  di
assistenza ed integrazione sociale. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo ed  alla  rilevanza  del  contributo  offerto
dallo  straniero   per   l'efficace   contrasto   dell'organizzazione
criminale, ovvero per la individuazione o  cattura  dei  responsabili
dei  delitti  indicati  nello   stesso   comma.   Le   modalita'   di
partecipazione al programma di  assistenza  ed  integrazione  sociale
sono comunicate al Sindaco. 
  3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le  disposizioni
occorrenti per l'affidamento  della  realizzazione  del  programma  a
soggetti diversi da  quelli  istituzionalmente  preposti  ai  servizi
sociali  dell'ente  locale,  e  per   l'espletamento   dei   relativi
controlli. Con lo stesso regolamento  sono  individuati  i  requisiti
idonei  a  garantire  la  competenza  e  la  capacita'  di   favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la  disponibilita'  di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 
  4. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ha la durata di sei mesi e  puo'  essere  rinnovato  per  un
anno, o per il maggior periodo occorrente per  motivi  di  giustizia.
Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di  condotta
incompatibile  con  le  finalita'   dello   stesso,   segnalate   dal
procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero  quando  vengono  meno  le  altre  condizioni  che  ne   hanno
giustificato il rilascio. 
  5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso  ai  servizi   assistenziali   e   allo   studio,   nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento  di  lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di  eta'.  Qualora,  alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato  risulti  avere  in
corso un rapporto di lavoro, il permesso  puo'  essere  ulteriormente
prorogato o rinnovato per la  durata  del  rapporto  medesimo  o,  se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per  tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto  dal  presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio  qualora  il  titolare  sia  iscritto  ad  un  corso
regolare di studi. 
  6. Il permesso di soggiorno previsto  dal  presente  articolo  puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle  dimissioni  dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore  della  Repubblica  o  del
giudice di sorveglianza presso il tribunale  per  i  minorenni,  allo
straniero che  ha  terminato  l'espiazione  di  una  pena  detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha  dato  prova
concreta  di  partecipazione  a  un   programma   di   assistenza   e
integrazione sociale. 
  7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato  in  lire  5
miliardi per l'anno 1997 e in lire  10  miliardi  annui  a  decorrere
dall'anno 1998. 
 
          Note all'art. 18:
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio
          1958, n.    75  (Abolizione  della  regolamentazione  della
          prostituzione   e   lotta   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione altrui):
            "Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli 531 a
          536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:
            "E' punito con la resclusione da due a sei anni e con  la
          multa  da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso
          l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:
             1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art.  2,
          abbia   la   proprieta'   o  l'esercizio,  sotto  qualsiasi
          denominazione, di una casa di prostituzione o  comunque  la
          controlli,  o  diriga,  o amministri, ovvero partecipi alla
          proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;
             2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di
          una casa od altro locale, li conceda in locazione  a  scopo
          di esercizio di una casa di prostituzione;
             3)  chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a
          un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio  di  bevande,
          circolo,  locale  da  ballo,  o luogo di spettacolo, o loro
          annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al  pubblico
          od  utilizzato  dal  pubblico,  vi  tollera abitualmente la
          presenza di una o piu' persone che, all'interno del  locale
          stesso, si danno alla prostituzione;
             4)  chiunque  recluti  una  persona  al  fine  di  farle
          esercitare la prostituzione, o ne agevoli  a  tal  fine  la
          prostituzione;
             5)  chiunque induca alla prostituzione una donna di eta'
          maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente  in
          luoghi  pubblici  o  aperti  al pubblico, sia a mezzo della
          stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';
             6)  chiunque induca una persona a recarsi nel territorio
          di un altro Stato o comunque in  luogo  diverso  da  quello
          della  sua  abituale  residenza,  al fine di esercitarvi la
          prostituzione  ovvero  si  intrometta  per  agevolarne   la
          partenza;
             7)  chiunque  esplichi  un'attivita'  in associazioni ed
          organizzazioni nazionali od estere dedite  al  reclutamento
          di   persone  da  destinare  alla  prostituzione,  od  allo
          sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma
          e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca  l'azione  o  gli
          scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
             8)  chiunque  in  qualsiasi  modo favorisca o sfrutti la
          prostituzione altrui.
            In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo,
          alle pene in essi  comminate,  sara'  aggiunta  la  perdita
          della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la
          chiusura definitiva dell'esercizio.
            I  delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un
          cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto  le
          convenzioni internazionali lo prevedano"".
            -  Per  il  testo  dell'art.  380 del codice di procedura
          penale v.  nelle note all'art. 9.