Art. 18
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  I  soggetti  gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio  sono  mantenuti in servizio anche se superano il numero
di  unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente
legge   e   sono  computati  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo
stabilito dalla stessa.
  2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli
orfani  e  dei  coniugi  superstiti  di coloro che siano deceduti per
causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi  dell'invalidita'  riportata  per tali cause, nonche'
dei  coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa  di  guerra,  di  servizio  e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati,  il  cui  status e' riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre  1981,  n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una
quota  di  riserva,  sul  numero  di  dipendenti dei datori di lavoro
pubblici  e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a
un  punto  percentuale  e  determinata  secondo  la disciplina di cui
all'articolo  3,  commi  3,  4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della  presente  legge.  La predetta quota e' pari ad un'unita' per i
datori  di  lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta  dipendenti.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con le
modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
  3.  Per  un  periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui  all'articolo  23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti
di  cui  all'articolo  4,  comma  5, che alla medesima data risultino
iscritti  nelle  liste  di  cui  alla  legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive   modificazioni,  sono  avviati  al  lavoro  dagli  uffici
competenti  senza  necessita' di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo  8,  comma  2.  Ai  medesimi  soggetti  si  applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
 
           Note all'art. 18:
            -    La  legge    26 dicembre   1981, n.   763 (Normativa
          organica per  i profughi), e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 dicembre 1981, n. 354.
            -    La   legge 2   aprile   1968,   n.   482 (Disciplina
          generale    delle  assunzioni    obbligatorie  presso    le
          pubbliche    amministrazioni  e   le aziende private),   e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale   30 aprile  1968,  n.
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