Art. 18
              Uso dei trasportatori meccanici continui
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i trasportatori meccanici continui, nei punti di carico e scarico,
alla  testa  motrice  e  a  quella di rinvio, nonche' in altri punti,
siano  dotati  di  appropriati  dispositivi  per  il  rapido  arresto
dell'apparecchio;
b)  i  comandi  per  la manovra di due o piu' trasportatori meccanici
continui  che  lavorano  in  serie,  consentano  che   il   movimento
s'interrompa, anche quando uno di essi si arresta;
c)  ogni  inizio  e  ripresa del movimento, quando i trasportatori si
prolungano fuori del campo visivo dei posti di comando, sia preceduto
da un segnale convenuto, ottico od acustico;
d) i trasportatori meccanici continui  siano  dotati  di  dispositivi
atti  ad  evitare  l'accumulo  e la fuoriuscita del materiale e siano
facilmente individuabili e raggiungibili senza pericolo  i  punti  di
lubrificazione ed ingrassaggio.