Art. 18.


Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
     formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali


  1.    In   considerazione   della   eccezionale   crisi   economica
internazionale  e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo   delle   risorse   disponibili,  fermi  i  criteri  di
ripartizione  territoriale  e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto   ai   sensi   degli  articoli  6-quater  e  6-quinques  del
decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,  convertito,  con  ((
modificazioni,  dalla  ))  legge  6  agosto  2008,  n.  133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con
il  Ministro  ((  delle  infrastrutture e dei trasporti )) per quanto
attiene  alla  lettera  b),  in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede  europea,  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   assegna   una  quota  delle  risorse  nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
   a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito
nello  stato  di  previsione del Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del
Fondo  per  l'occupazione,  nonche'  le risorse comunque destinate al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali concessi in deroga alla
normativa  vigente  e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla
formazione;
   b)  al  Fondo  infrastrutture  di  cui  all'art.  6-quinquies  del
decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,  ((  convertito,  con
modificazioni,  dalla  ))  legge  6 agosto 2008, n. 133, anche per la
messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di  risanamento
ambientale,  per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali
ed  archeologiche,  per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
  ((  b-bis)  al  Fondo  per  la  competitivita' e lo sviluppo di cui
all'articolo  1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
il  sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da
parte delle imprese e dei centri di ricerca;
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  per le risorse del Fondo per
l'occupazione,  le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione
e   formazione   sono  utilizzate  per  attivita'  di  apprendimento,
prioritariamente  svolte in base a libere convenzioni volontariamente
sottoscritte  anche  con  universita'  e scuole pubbliche, nonche' di
sostegno  al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottare  previa  intesa  in  sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni,  sono  definite  le  modalita' di utilizzo
delle  ulteriori  risorse  rispetto a quelle di cui al presente comma
per  le  diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli
indirizzi  assunti  in sede europea, con esclusione delle risorse del
Fondo per l'occupazione. ))
  3.  Per  le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per  cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del
Centro-Nord.
  4.  Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo
20.
  ((  4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di
realizzazione  delle  infrastrutture  occorrenti  al  superamento del
disagio  abitativo,  con  corrispondente  attivazione  delle forme di
partecipazione  finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure
previste  ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  come  modificato  da  ultimo dal presente comma, possono essere
realizzate  anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le
risorse  finanziarie  rese  disponibili ai sensi del comma 1, lettera
b),  del  presente  articolo,  nonche'  quelle  autonomamente messe a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate  di  pertinenza  di ciascuna regione. Per le medesime
finalita',  all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla
seguente: «sentita»;
   b)  al  comma  12  sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto
previsto dal comma 12-bis,»;
   c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
  «12-bis.  Per  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari  e
immediatamente   realizzabili   di   edilizia  residenziale  pubblica
sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle
piu'  pressanti  esigenze  abitative,  e'  destinato l'importo di 100
milioni  di  euro  a  valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge  1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222.  Alla ripartizione tra le
regioni  interessate  si  provvede  con  decreto  del  Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
  4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l,
comma  92,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al  relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo
previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
  4-quater.  All'articolo  78,  comma  3, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133,  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: «Alla
gestione  ordinaria  si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis,
comma  17.  Il  concorso  agli  obiettivi  per  gli  anni 2009 e 2010
stabiliti  per  il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis
e' a carico del piano di rientro».
  4-quinquies.  La  tempistica prevista per le entrate e le spese del
piano  di  rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  e'  rimodulata  con  apposito accordo tra il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e   il  commissario
straordinario  del  Governo  in  modo  da  garantire  la  neutralita'
finanziaria,  in  termini  di  saldi  di  finanza pubblica, di quanto
disposto  dall'ultimo  periodo  del comma 3 del medesimo articolo 78,
come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
  4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella
misura  dello  0,5  per  cento  alle  finalita'  di cui alla medesima
disposizione  e,  nella  misura  dell'1,5  per  cento,  e' versata ad
apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
  4-septies.  All'articolo  13,  comma  1, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  dopo  le  parole: «dei servizi pubblici locali» sono
inserite  le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali
di  committenza  apprestati  a  livello  regionale a supporto di enti
senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo  3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163».
  4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:  «producono  servizi  di
interesse  generale»  sono  inserite  le  seguenti: «e che forniscono
servizi  di  committenza  o  di  centrali  di  committenza  a livello
regionale   a   supporto   di   enti   senza  scopo  di  lucro  e  di
amministrazioni  aggiudicatrici  di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,». ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo degli artt. 6-quater e 6-quinquies
          del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.    6-quater   (Concentrazione   strategica   degli
          interventi  del Fondo per le aree sottoutilizzate). - 1. Al
          fine  di  rafforzare  la  concentrazione  su  interventi di
          rilevanza  strategica nazionale delle risorse del Fondo per
          le  aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
          27  dicembre  2002,  n. 289, e successive modificazioni, su
          indicazione   dei  Ministri  competenti  sono  revocate  le
          relative      assegnazioni     operate     dal     Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          per  il  periodo  2000-2006  in  favore  di amministrazioni
          centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006,
          nel  limite  dell'ammontare delle risorse che entro la data
          del  31  maggio 2008 non sono state impegnate o programmate
          nell'ambito  di  accordi  di  programma quadro sottoscritti
          entro  la  medesima data, con esclusione delle assegnazioni
          per  progetti  di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e'
          fatta  salva  la  ripartizione  dell'85% delle risorse alle
          regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del
          Centro-Nord.
             2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1, per le analoghe
          risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio
          per  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano.  Il  CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
          economico,   definisce,   di   concerto   con   i  Ministri
          interessati,  i  criteri e le modalita' per la ripartizione
          delle  risorse  disponibili previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che
          siano  gia'  state  trasferite ai soggetti assegnatari sono
          versate  in  entrata  nel  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  alla  unita'  previsionale  di  base in cui e'
          iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.».
             «Art.   6-quinquies   (Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi   finalizzati   al   potenziamento   della  rete
          infrastrutturale  di livello nazionale). - 1. E' istituito,
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo
          economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
          finanziamento,    in   via   prioritaria,   di   interventi
          finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
          livello    nazionale,    ivi    comprese    le    reti   di
          telecomunicazione   e   quelle   energetiche,   di  cui  e'
          riconosciuta   la   valenza   strategica   ai   fini  della
          competitivita'  e  della  coesione  del  Paese. Il fondo e'
          alimentato  con  gli  stanziamenti  nazionali assegnati per
          l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
          2007-2013  in  favore  di programmi di interesse strategico
          nazionale,  di  progetti  speciali  e  di riserve premiali,
          fatte  salve  le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
          siano  state  vincolate  all'attuazione  di  programmi gia'
          esaminati   dal  CIPE  o  destinate  al  finanziamento  del
          meccanismo  premiale  disciplinato  dalla  delibera  CIPE 3
          agosto 2007, n. 82.
             2.  Con  delibera  del  CIPE,  su proposta del Ministero
          dello  sviluppo  economico  d'intesa con il Ministero delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   si   provvede  alla
          ripartizione  del  fondo  di  cui  al  comma  1, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  fermo  restando  il  vincolo di concentrare
          nelle   regioni   del   Mezzogiorno   almeno   l'85%  degli
          stanziamenti   nazionali   per   l'attuazione   del  Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
          delibera  del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere
          delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
          carattere   finanziario.   Nel   rispetto  delle  procedure
          previste  dal  regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
          dell'11   luglio   2006,   e  successive  modificazioni,  i
          Programmi   operativi   nazionali  finanziati  con  risorse
          comunitarie   per   l'attuazione   del   Quadro  strategico
          nazionale   per   il   periodo   2007-2013  possono  essere
          ridefiniti  in  coerenza  con i principi di cui al presente
          articolo.
             3.  Costituisce  un  principio  fondamentale,  ai  sensi
          dell'art.   117,   terzo   comma,  della  Costituzione,  la
          concentrazione,  da  parte delle regioni, su infrastrutture
          di  interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
          strategico  nazionale  per  il periodo 2007-2013 in sede di
          predisposizione  dei  programmi finanziati dal Fondo per le
          aree  sottoutilizzate,  di  cui  all'art. 61 della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289,  e successive modificazioni, e di
          ridefinizione    dei   programmi   finanziati   dai   Fondi
          strutturali comunitari.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 841 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «841.  Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
          misure  di  sostegno all'innovazione industriale, presso il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  istituito, ferme
          restando  le  vigenti  competenze del CIPE, il Fondo per la
          competitivita'  e  lo  sviluppo, al quale sono conferite le
          risorse  assegnate  ai  Fondi  di cui all'art. 60, comma 3,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
          legge  23  dicembre  1998, n. 448, che sono contestualmente
          soppressi.  Al  Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
          milioni  di  euro  per il 2007 e di 360 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
          finanziamento   dei  progetti  di  cui  al  comma  842,  la
          continuita'   degli  interventi  previsti  dalla  normativa
          vigente.  Per  la  programmazione delle risorse nell'ambito
          del  Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
          le  disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  quelle dettate per il funzionamento del
          Fondo  di  cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  Il  Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
          gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
          coerenza  con i relativi documenti di programmazione, dalle
          risorse  assegnate  dal  CIPE  al  Ministero dello sviluppo
          economico  nell'ambito  del  riparto  del Fondo per le aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  e,  per gli
          esercizi  successivi  al  2009,  dalle risorse stanziate ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
             -  Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si veda
          nei riferimenti normativi all'art. 16-bis.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  11  (Piano  Casa).  -  1. Al fine di garantire su
          tutto  il  territorio nazionale i livelli minimi essenziali
          di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
          umana,   e'   approvato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) e
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni,    su    proposta    del    Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
             2.  Il  piano  e'  rivolto all'incremento del patrimonio
          immobiliare   ad  uso  abitativo  attraverso  l'offerta  di
          abitazioni  di  edilizia  residenziale,  da  realizzare nel
          rispetto   dei   criteri  di  efficienza  energetica  e  di
          riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
          di  capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
          a prima casa per:
              a)    nuclei   familiari   a   basso   reddito,   anche
          monoparentali o monoreddito;
              b) giovani coppie a basso reddito;
              c)   anziani   in   condizioni   sociali  o  economiche
          svantaggiate;
              d) studenti fuori sede;
              e)   soggetti   sottoposti  a  procedure  esecutive  di
          rilascio;
              f)  altri  soggetti  in  possesso  dei requisiti di cui
          all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
              g)  immigrati  regolari  a  basso reddito, residenti da
          almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
          cinque anni nella medesima regione.
             3.  Il  piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  ha ad
          oggetto   la   costruzione   di   nuove   abitazioni  e  la
          realizzazione   di   misure   di  recupero  del  patrimonio
          abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
          oggettivi   che   tengano   conto   dell'effettivo  bisogno
          abitativo  presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,
          attraverso i seguenti interventi:
              a)  costituzione  di  fondi  immobiliari destinati alla
          valorizzazione  e  all'incremento  dell'offerta  abitativa,
          ovvero  alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
          innovativi  e  con  la  partecipazione  di  altri  soggetti
          pubblici   o   privati,  articolati  anche  in  un  sistema
          integrato  nazionale  e  locale,  per  l'acquisizione  e la
          realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
              b)  incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
          le  risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
          edilizia  pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti di
          titolo legittimo, con le modalita' previste dall'art. 13;
              c)  promozione  da parte di privati di interventi anche
          ai  sensi  della parte II, titolo III, capo III, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163;
              d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in favore di
          cooperative  edilizie costituite tra i soggetti destinatari
          degli  interventi,  potendosi  anche  prevedere  termini di
          durata  predeterminati  per  la  partecipazione  di ciascun
          socio,  in  considerazione  del  carattere solo transitorio
          dell'esigenza abitativa;
              e)  realizzazione  di programmi integrati di promozione
          di edilizia residenziale anche sociale.
             4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
          promuove  la stipulazione di appositi accordi di programma,
          approvati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla
          effettiva   richiesta   abitativa   nei  singoli  contesti,
          rapportati   alla   dimensione  fisica  e  demografica  del
          territorio  di  riferimento, attraverso la realizzazione di
          programmi  integrati di promozione di edilizia residenziale
          e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati da elevati
          livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
          sicurezza  e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
          attraverso   la  risoluzione  dei  problemi  di  mobilita',
          promuovendo  e  valorizzando  la partecipazione di soggetti
          pubblici  e  privati.  Decorsi novanta giorni senza che sia
          stata   raggiunta   la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati.
             5.  Gli  interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
          attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo
          III,  capo  III,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
              a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore
          dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
          abitativo;
              b)   incrementi   premiali   di   diritti   edificatori
          finalizzati  alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e
          miglioramento  della  qualita'  urbana,  nel rispetto delle
          aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
          riservati  alle  attivita' collettive, a verde pubblico o a
          parcheggi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
              c)  provvedimenti  mirati  alla  riduzione del prelievo
          fiscale   di   pertinenza   comunale   o   degli  oneri  di
          costruzione;
              d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
          3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
          conferimento  al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto
          delle spese di gestione degli immobili;
              e)  la  cessione,  in  tutto  o  in  parte, dei diritti
          edificatori  come  corrispettivo per la realizzazione anche
          di  unita'  abitative  di  proprieta' pubblica da destinare
          alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
          alienazione  in favore delle categorie sociali svantaggiate
          di cui al comma 2.
             6.  I  programmi  di  cui  al comma 4 sono finalizzati a
          migliorare  e  a diversificare, anche tramite interventi di
          sostituzione   edilizia,  l'abitabilita',  in  particolare,
          nelle  zone  caratterizzate  da  un  diffuso  degrado delle
          costruzioni e dell'ambiente urbano.
             7.  Ai  fini della realizzazione degli interventi di cui
          al  comma  3,  lettera  e),  l'alloggio  sociale, in quanto
          servizio  economico  generale,  e'  identificato,  ai  fini
          dell'esenzione  dall'obbligo  della notifica degli aiuti di
          Stato,  di  cui  agli  articoli  87  e  88 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea, come parte essenziale e
          integrante  della  piu'  complessiva  offerta  di  edilizia
          residenziale  sociale,  che  costituisce  nel  suo  insieme
          servizio   abitativo   finalizzato  al  soddisfacimento  di
          esigenze primarie.
             8.  In  sede di attuazione dei programmi di cui al comma
          4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
          per  la  verifica periodica delle fasi di realizzazione del
          piano,  in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
          finanziarie,  potendosi  conseguentemente disporre, in caso
          di   scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle  risorse
          finanziarie  pubbliche  verso  modalita' di attuazione piu'
          efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
          delle  procedure di cui al presente articolo possono essere
          oggetto   di  successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
          dall'acquisto originario.
             9.   L'attuazione   del   piano  nazionale  puo'  essere
          realizzata,  in alternativa alle previsioni di cui al comma
          4,  con  le  modalita'  approvative  di  cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV, del citato codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             10.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio,
          costituita  da  aree  ed  edifici non piu' utilizzati, puo'
          essere   destinata   alla  realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal  presente articolo, sulla base di accordi tra
          l'Agenzia  del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
          edifici  non  piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
          gli enti locali.
             11.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i
          comuni  e le province possono associarsi ai sensi di quanto
          previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267,  e successive modificazioni. I programmi integrati
          di  cui  al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
          nazionale.   Alla   loro   attuazione   si   provvede   con
          l'applicazione  dell'art.  81  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e successive
          modificazioni.
             12.   Fermo   quanto  previsto  dal  comma  12-bis,  per
          l'attuazione   degli   interventi   previsti  dal  presente
          articolo  e'  istituito  un Fondo nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, nel
          quale  confluiscono  le risorse finanziarie di cui all'art.
          1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui
          all'art.  3,  comma  108,  della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  sentite  le regioni, nonche' di cui agli articoli 21,
          21-bis,  ad  eccezione  di quelle gia' iscritte nei bilanci
          degli  enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge
          1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  29  novembre  2007,  n.  222,  e  successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  provvedimenti  adottati  in
          attuazione  delle  disposizioni legislative citate al primo
          periodo  del  presente comma, incompatibili con il presente
          articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
          di   cui   agli   articoli  21,  21-bis  e  41  del  citato
          decreto-legge  n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere iscritte sul Fondo di cui
          al   presente  comma,  negli  importi  corrispondenti  agli
          effetti  in  termini  di  indebitamento  netto previsti per
          ciascun  anno  in  sede  di  iscrizione  in  bilancio delle
          risorse  finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
          spesa.
             12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
          e  immediatamente  realizzabili  di  edilizia  residenziale
          pubblica  sovvenzionata  di  competenza  regionale, diretti
          alla  risoluzione  delle piu' pressanti esigenze abitative,
          e'  destinato  l'importo  di  100  milioni di euro a valere
          sulle  risorse  di  cui  all'art.  21  del decreto-legge 1°
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  novembre  2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
          regioni  interessate  si  provvede con decreto del Ministro
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  previo  accordo
          intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
             13.  Ai  fini  del  riparto  del  Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, di cui
          all'art.  11  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
          certificato  storico  di residenza da almeno dieci anni nel
          territorio  nazionale  ovvero  da  almeno cinque anni nella
          medesima regione.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 92 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
             «92.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'art.  1,  comma  459,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  3
          milioni  di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle
          risorse previste ai sensi del comma 78.».
             -  Si  riporta il testo del comma 3 e 4 dell'art. 78 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «3.  La  gestione  commissariale  del comune assume, con
          bilancio   separato   rispetto   a  quello  della  gestione
          ordinaria,  tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte le
          obbligazioni  assunte  alla  data  del  28  aprile 2008. Le
          disposizioni   dei  commi  precedenti  non  incidono  sulle
          competenze  ordinarie  degli  organi comunali relativamente
          alla  gestione  del  periodo  successivo  alla  data del 28
          aprile  2008.  Alla  gestione  ordinaria  si applica quanto
          previsto  dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso agli
          obiettivi  per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
          di  Roma  ai  sensi  del citato art. 77-bis e' a carico del
          piano di rientro.».
             «4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria  del  comune e delle societa' da esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio,  entro  il  30 settembre 2008, ovvero entro altro
          termine  indicato  nei decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  di  cui  ai  commi  1 e 2, e' presentato dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi  trenta  giorni,  con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti  delle  risorse  allo scopo destinate a legislazione
          vigente.   E'   autorizzata   l'apertura  di  una  apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe,  anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
          somme  derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  anche  non  scadute,  e  contiene misure idonee a
          garantire    il    sollecito   rientro   dall'indebitamento
          pregresso.  Il  Commissario  straordinario potra' recedere,
          entro  lo  stesso termine di presentazione del piano, dalle
          obbligazioni  contratte  dal Comune anteriormente alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 13 del
          decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  2006, n. 248, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  13  (Norme  per  la  riduzione  dei  costi  degli
          apparati  pubblici  regionali  e  locali  e  a tutela della
          concorrenza).  -  1.  Al  fine  di  evitare  alterazioni  o
          distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
          la   parita'  degli  operatori,  le  societa',  a  capitale
          interamente  pubblico  o  misto,  costituite  o partecipate
          dalle  amministrazioni  pubbliche regionali e locali per la
          produzione  di  beni e servizi strumentali all'attivita' di
          tali  enti in funzione della loro attivita', con esclusione
          dei  servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o
          delle   centrali   di   committenza  apprestati  a  livello
          regionale  a  supporto  di  enti  senza scopo di lucro e di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto legislativo 12
          aprile  2006,  n.  163,  nonche', nei casi consentiti dalla
          legge,   per  lo  svolgimento  esternalizzato  di  funzioni
          amministrative   di   loro   competenza,   devono   operare
          esclusivamente  con  gli  enti costituenti o partecipanti o
          affidanti,  non  possono  svolgere  prestazioni a favore di
          altri  soggetti  pubblici  o  privati,  ne'  in affidamento
          diretto  ne'  con  gara, e non possono partecipare ad altre
          societa'  o  enti.  Le societa' che svolgono l'attivita' di
          intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, sono
          escluse  dal  divieto di partecipazione ad altre societa' o
          enti.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 3 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165, non possono costituire
          societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni
          e   di   servizi   non   strettamente   necessarie  per  il
          perseguimento  delle  proprie  finalita' istituzionali, ne'
          assumere   o   mantenere   direttamente   o  indirettamente
          partecipazioni,  anche  di  minoranza, in tali societa'. E'
          sempre  ammessa  la  costituzione di societa' che producono
          servizi  di  interesse generale e che forniscono servizi di
          committenza   o   di  centrali  di  committenza  a  livello
          regionale  a  supporto  di  enti  senza scopo di lucro e di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto legislativo 12
          aprile  2006,  n.  163, e l'assunzione di partecipazioni in
          tali   societa'  da  parte  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.».