(( Art. 18-bis


Disposizioni  in  materia  di  iniziative  finanziate  con contributi
                              pubblici


  1.   Allo   scopo  di  favorire  la  definizione  delle  iniziative
beneficiarie  di  contributi  pubblici  avviate  prima  della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
saldo  del  contributo puo' essere incassato a seguito di consegna al
soggetto   responsabile   di   un'autocertificazione   attestante  la
percentuale di investimento realizzata, la funzionalita' dello stesso
e    il    rispetto    dei   parametri   occupazionali.   L'eventuale
rideterminazione   del  contributo  pubblico  spettante  avviene  con
salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento
ai programmi di investimento agevolati:
    a)  che  abbiano  realizzato  almeno  i  due  terzi del programma
originario;
    b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno
o  piu'  lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento
dell'occupazione prevista.
  3.   Gli   accertamenti   di   spesa  da  parte  delle  commissioni
ministeriali  sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali
e  dei  contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi
in  sede  di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione
di euro. ))