Art. 18.


Soprintendenze    per   i   beni   archeologici,   architettonici   e
       paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici


  1.  Le  strutture  periferiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera
b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
   ((  a)  svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito
del  territorio  di  competenza,  sulla  base delle indicazioni e dei
programmi  definiti  dalle  competenti  direzioni generali centrali e
regionali; ))
   b)  autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere
sui  beni  culturali, (( salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3,
lettera e-bis); ))
   ((   c)   dispongono  l'occupazione  temporanea  di  immobili  per
l'esecuzione,  con  le  modalita'  ed  entro i limiti previsti per la
conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o
di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; ))
   d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;
   e)  partecipano  ed  esprimono  pareri, riferiti ai settori e agli
ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
   ((  f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed
eseguono  sugli  stessi,  con le modalita' ed entro i limiti previsti
per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi
conservativi; ))
   g)  curano  l'istruttoria  finalizzata  alla  stipula di accordi e
convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi
conservativi  alla  cui  spesa ha contribuito il Ministero al fine di
stabilire  le  modalita'  per l'accesso ai beni medesimi da parte del
pubblico;
   (( h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i
provvedimenti   di   verifica   o   di  dichiarazione  dell'interesse
culturale,   le   prescrizioni   di   tutela  indiretta,  nonche'  le
dichiarazioni  di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le
integrazioni  del  loro  contenuto,  ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; ))
   i)  svolgono  le  istruttorie  e  propongono al direttore generale
centrale  competente  i  provvedimenti  relativi a beni di proprieta'
privata,   ((  quali  l'autorizzazione  al  prestito  per  mostre  od
esposizioni,  l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione,
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice; ))
   l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni
di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il
trasferimento  a  titolo  oneroso  di  beni  culturali appartenenti a
soggetti pubblici come identificati dal Codice;
   m)    istruiscono   i   procedimenti   concernenti   le   sanzioni
ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
   n)  istruiscono  e  propongono  alla  Direzione  generale centrale
competente,  ((  secondo  le  modalita'  di cui all'art. 17, comma 3,
lettera g), )) l'esercizio del diritto di prelazione;
   o)  esercitano  ogni  altro  compito  in  materia  di  tutela  del
paesaggio ad esse (( affidato )) in base al Codice;
   p)  esercitano  ogni  altra competenza ad esse affidata in base al
Codice.