Art. 18 
 
 
                      Voli in classe economica 
 
  1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti  delle
amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,   anche   a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e  speciali,  di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici  e  i  commissari  straordinari
che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni  di  servizio
all'interno  ((dei  Paesi  appartenenti   al   Consiglio   d'Europa))
utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in  classe  economica.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole  «al  personale  con  qualifica  non
inferiore a dirigente di prima fascia e  alle  categorie  equiparate,
nonche'» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 216 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
                
              "216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al
          personale  appartenente   alle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, che  si  reca  in
          missione o viaggio  di  servizio  all'estero,  il  rimborso
          delle spese di viaggio in aereo  spetta  nel  limite  delle
          spese per la classe economica. E' abrogato il quinto  comma
          dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836". 
              Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              "468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano ai
          voli transcontinentali superiori alle cinque ore".