Art. 18 
 
Modificazioni alle legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  e  all'articolo
  217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  la  rubrica  del  capo  II  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento  e  di
liquidazione del patrimonio »; 
  b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione: 
  «  Sezione  prima  -  Procedure  di  composizione  della  crisi  da
sovraindebitamento) »; 
  c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e'  inserito  il
seguente: « § 1 Disposizioni generali »; 
  d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Finalita'   e
definizioni »; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «  alle  vigenti  procedure  concorsuali  »   sono
sostituite dalle seguenti:  «  a  procedure  concorsuali  diverse  da
quelle regolate dal presente capo »; 
  b) le parole: « dal presente capo » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla presente sezione »; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Con  le  medesime
finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato  sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto  di
cui all'articolo 8. »; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Ai fini del presente capo, si intende: 
  a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio  prontamente  liquidabile
per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta' di adempiere
le  proprie  obbligazioni,  ovvero  la  definitiva   incapacita'   di
adempierle regolamente; 
  b) per "consumatore": il debitore persona  fisica  che  ha  assunto
obbligazioni  esclusivamente   per   scopi   estranei   all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. »; 
  e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il debitore in stato
di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base  di  un  piano  che,  assicurato  il  regolare
pagamento  dei   titolari   di   crediti   impignorabili   ai   sensi
dell'articolo 545 del  codice  di  procedura  civile  e  delle  altre
disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda   scadenze   e
modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione
della  collocazione   preferenziale   sul   ricavato   in   caso   di
liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai
beni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni  caso,
con riguardo  ai  tributi  costituenti  risorse  proprie  dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute  operate  e
non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione  del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma  1,
il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
debitore ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
distribuzione del  ricavato  ai  creditori,  da  individuarsi  in  un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Il  gestore  e'  nominato  dal
giudice »; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  «  1-bis.  Fermo  il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1,  il
consumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre,   con
l'ausilio  degli  organismi  di  composizione  della  crisi  di   cui
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  di
cui al comma 1. »; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. La proposta  non  e'
ammissibile quando il debitore, anche consumatore: 
  a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da  quelle  regolate
dal presente capo; 
  b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di
cui al presente capo; 
  c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti  di
cui agli articoli 14 e 14-bis; 
  d) ha  fornito  documentazione  che  non  consente  di  ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. »; 
  4) dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «  2-bis.  Ferma
l'applicazione del comma 2,  lettere  b),  c)  e  d),  l'imprenditore
agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi  secondo  le  disposizioni  della
presente sezione. »; 
  f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «   Contenuto
dell'accordo o del piano del consumatore »; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola: « accordo » sono inserite le seguenti:  «  o  di
piano del consumatore »; 
  b) la parola: « redditi » e' sostituita dalla seguente:  «  crediti
»; 
  3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «  i  beni  o  i  redditi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « i beni e i redditi »; 
  b) le parole: « del piano  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
dell'accordo o del piano del consumatore »; 
  c) le parole: « l'attuabilita' dell'accordo » sono sostituite dalle
seguenti: « assicurarne l'attuabilita' »; 
  4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: « 4. La proposta di
accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa  e  il  piano  del
consumatore  possono  prevedere  una  moratoria  fino  ad   un   anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. »; 
  g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Deposito  della
proposta »; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola: « sede » e' inserita la seguente « principale »; 
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «  Il  consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la
residenza.  La  proposta,  contestualmente  al  deposito  presso   il
tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a
cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  all'agente  della
riscossione e agli uffici fiscali,  anche  presso  gli  enti  locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente  e
contenere  la   ricostruzione   della   sua   posizione   fiscale   e
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. »; 
  3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) le parole: « Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita»
sono sostituite dalle seguenti: «  Unitamente  alla  proposta  devono
essere depositati »; 
  2) le parole: « dei beni » sono  sostituite  dalle  seguenti  «  di
tutti i beni del debitore »; 
  4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: 
  « 3-bis.  Alla  proposta  di  piano  del  consumatore  e'  altresi'
allegata   una   relazione   particolareggiata   dell'organismo    di
composizione della crisi che deve contenere: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata   dal   consumatore   nell'assumere   volontariamente    le
obbligazioni; 
  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) il resoconto sulla solvibilita'  del  consumatore  negli  ultimi
cinque anni; 
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata dal consumatore a corredo  della  proposta,
nonche'   sulla   probabile   convenienza    del    piano    rispetto
all'alternativa liquidatoria. 
  3-ter.  Il  giudice  puo'  concedere  un  termine  perentorio   non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla  proposta
e produrre nuovi documenti. 
  3-quater. Il deposito della proposta di  accordo  o  di  piano  del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso,  il  corso  degli
interessi convenzionali o legali, a meno  che  i  crediti  non  siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,  salvo  quanto  previsto
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,  del  codice
civile. »; 
  h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  «  §  2  Accordo  di
composizione della crisi »; 
  i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: « i requisiti previsti dagli  articoli  7  »  e'
inserito il seguente: « , 8 »; 
  b) dopo la parola: « comunicazione » sono inserite le seguenti: 
  « , almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo  11,
comma 1, »; 
  c) le parole « contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli
puo' adottare ai sensi del comma  3  del  presente  articolo  »  sono
soppresse; 
  d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «  Tra  il  giorno  del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e  l'udienza  non
devono decorrere piu' di sessanta giorni. »; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
  a) stabilisce idonea forma di  pubblicita'  della  proposta  e  del
decreto, oltre, nel  caso  in  cui  il  proponente  svolga  attivita'
d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; 
  b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili  registrati,  la  trascrizione  del
decreto, a cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  presso
gli uffici competenti; 
  c) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  esecutive  individuali   ne'
disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di  prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
da  parte  dei  creditori  aventi  titolo  o  causa   anteriore;   la
sospensione  non  opera  nei  confronti  dei  titolari   di   crediti
impignorabili. »; 
  3) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «  3.  All'udienza  il
giudice, accertata la presenza di  iniziative  o  atti  in  frode  ai
creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1  e  ordina
la  cancellazione  della  trascrizione  dello  stesso,   nonche'   la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. »; 
  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «  3-bis.  A  decorrere
dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino  alla  data  di
omologazione   dell'accordo   gli    atti    eccedenti    l'ordinaria
amministrazione compiuti  senza  l'autorizzazione  del  giudice  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto. »; 
  5) al comma 4 le parole: « dal comma  3  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dal comma 2, lettera c) »; 
  6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Il decreto di cui al
comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. »; 
  l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: 
  « almeno dieci giorni prima dell'udienza di  cui  all'articolo  10,
comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato  consenso  alla
proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata »; 
  2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «  2.   Ai   fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il  sessanta  per
cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca
dei  quali  la  proposta  prevede  l'integrale  pagamento  non   sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza  e  non  hanno
diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che  non  rinuncino  in
tutto o in parte al diritto  di  prelazione.  Non  hanno  diritto  di
esprimersi  sulla  proposta  e  non  sono  computati  ai   fini   del
raggiungimento della maggioranza il  coniuge  del  debitore,  i  suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari  o  aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. »; 
  3) al comma 5 sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  a)  le
parole: « e' revocato di diritto » sono sostituite dalle seguenti:  «
cessa, di diritto, di produrre effetti »; 
  b) dopo le  parole:  «  i  pagamenti  dovuti  »  sono  inserite  le
seguenti: « secondo il piano »; 
  c)  le  parole:  «  Agenzie  fiscali  »  sono   sostituite   da   «
amministrazioni pubbliche »; 
  d) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «  L'accordo  e'
altresi' revocato se risultano compiuti  durante  la  procedura  atti
diretti a frodare le  ragioni  dei  creditori.  Il  giudice  provvede
d'ufficio con decreto reclamabile, ai  sensi  dell'articolo  739  del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del  collegio  non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato. ». 
  m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi:
« Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma  2,  quando,
risolta ogni altra contestazione,  ha  verificato  il  raggiungimento
della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'  del
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili,
nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma  1,  terzo  periodo.
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta  escluso  o
qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo,  il
giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere  soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore  all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. »; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente  comma:  «  3.  L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al  momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma
2. I creditori con causa o titolo posteriore  non  possono  procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano. »; 
  3) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente  comma:  «  3-bis.
L'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta. »; 
  4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Gli effetti  di  cui
al comma 3 vengono meno in caso  di  risoluzione  dell'accordo  o  di
mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei  crediti  di
cui all'articolo  7,  comma  1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso
da decidere in camera di consiglio, ai sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. »; 
  5) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Gli
atti, i pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in  esecuzione
dell'accordo omologato non sono soggetti  all'azione  revocatoria  di
cui all'articolo 67 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.  A
seguito  della  sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i   crediti
derivanti da finanziamenti effettuati in  esecuzione  o  in  funzione
dell'accordo omologato sono prededucibili a norma  dell'articolo  111
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 »; 
  n) dopo l'articolo 12 e' inserito: 
  « § 3 Piano del consumatore » 
  «  ART.  12-bis  (Procedimento  di  omologazione  del   piano   del
consumatore). 
  - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7, 8 e  9  e  verificata  l'assenza  di  atti  in  frode  ai
creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo,  a
cura dell'organismo di composizione della  crisi,  la  comunicazione,
almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e  del
decreto. Tra il giorno  del  deposito  della  documentazione  di  cui
all'articolo 9 e l'udienza non  devono  decorrere  piu'  di  sessanta
giorni. 
  2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,   la
prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe
pregiudicare la fattibilita' del piano, il  giudice,  con  lo  stesso
decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 
  3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello  stesso
ad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche'  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni
altra contestazione  anche  in  ordine  all'effettivo  ammontare  dei
crediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiere
ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  anche
per mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprie
capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo
provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.  Quando  il  piano
prevede la cessione o l'affidamento a terzi di  beni  immobili  o  di
beni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  cura
dell'organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l'ordinanza  di
diniego  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del  provvedimento  di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 
  4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato  contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in  misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo. 
  5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 
  6. L'omologazione deve intervenire nel termine di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta. 
  7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento. 
  ART. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del  consumatore).
- 
  1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con  causa  o
titolo anteriore non possono iniziare o proseguire  azioni  esecutive
individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono  essere
iniziate o proseguite azioni  cautelari  ne'  acquistati  diritti  di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  proposta
di piano. 
  2. Il  piano  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
all'articolo  12-bis,  comma  3.  I  creditori  con  causa  o  titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  del
piano. 
  3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei  creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
in via di regresso. 
  4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in  caso  di  mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei  crediti
di cui all'articolo 7, comma 1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali  crediti  e'  chiesto  al  tribunale  e  si
applica l'articolo 12, comma 4. »; 
  o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: « § 4 Esecuzione
e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e
del piano del consumatore »; 
  p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «   Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore »; 
  2) al comma 1  dopo  la  parola:  «  accordo  »  sono  inserite  le
seguenti: « o dal piano del consumatore, »; 
  3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « all'accordo o al  piano  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « all'accordo o al piano del consumatore »; 
  b)  le  parole:  «  creditori  estranei  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « crediti impignorabili e dei crediti di  cui  all'articolo
7, comma 1, terzo periodo »; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresa  la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1  e  12-bis,
comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In  ogni
caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere  gli  atti  di
esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
»; 
  4) al comma 4 le parole: « dell'accordo e del piano  sono  nulli  »
sono  sostituite  dalle  parole:  «  dell'accordo  o  del  piano  del
consumatore  sono  inefficaci  rispetto  ai  creditori  anteriori  al
momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli  articoli
10, comma 2, e 12-bis, comma 3 »; 
  5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  « 4-bis. I crediti sorti in occasione o  in  funzione  di  uno  dei
procedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono  soddisfatti  con
preferenza rispetto agli altri, con  esclusione  di  quanto  ricavato
dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno  e  di  ipoteca  per  la
parte destinata ai creditori garantiti. 
  4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
diviene  impossibile  per  ragioni  non   imputabili   al   debitore,
quest'ultimo, con  l'ausilio  dell'organismo  di  composizione  della
crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le disposizioni  di
cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione »; 
  q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « dolosamente »  sono
inserite le seguenti: « o con colpa grave »; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Il ricorso per
l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi  dalla  scoperta
e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla  scadenza  del  termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto. »; 
  3) al comma 2 la parola: « regolarmente » e' soppressa; 
  4) al comma 3 dopo le  parole:  «  a  pena  di  decadenza,  »  sono
inserite le seguenti parole: « entro sei mesi dalla  scoperta  e,  in
ogni caso, »; 
  5) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte  il
giudice che ha pronunciato il provvedimento. »; 
  r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo: 
  « ART. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti  dell'omologazione
del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione  del  piano  del  consumatore  hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 
  2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore,  in  contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti  dell'omologazione  del
piano nelle seguenti ipotesi: 
  a) quando e' stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o
diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte
rilevante   dell'attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attivita'
inesistenti; 
  b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal  piano,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione  del
piano  diviene  impossibile  anche  per  ragioni  non  imputabili  al
debitore. 
  3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato  per
l'ultimo adempimento previsto. 
  4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  b),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
  5. La dichiarazione di cessazione degli  effetti  dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  in  buona
fede. 
  6. Si applica l'articolo 14, comma 5. »; 
  s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione: 
  « SEZIONE SECONDA 
  LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 
  ART. 14-ter (Liquidazione dei  beni).  -  1.  In  alternativa  alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore,  in  stato  di
sovraindebitamento e per il quale  non  ricorrono  le  condizioni  di
inammissibilita' di cui all'articolo 7, comma 2,  lettere  a)  e  b),
puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 
  2. La domanda di liquidazione e' proposta al  tribunale  competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve  essere  corredata  dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 
  3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
degli  immobili  e  delle  cose   mobili,   nonche'   una   relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata dal debitore persona fisica  nell'assumere  volontariamente
le obbligazioni; 
  b)  l'esposizione  delle  ragioni  dell'incapacita'  del   debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) il resoconto sulla  solvibilita'  del  debitore  persona  fisica
negli ultimi cinque anni; 
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
  4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni  dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da'  notizia  all'agente
della riscossione e  agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli  enti
locali,  competenti  sulla   base   dell'ultimo   domicilio   fiscale
dell'istante. 
  5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione
prodotta non consente  di  ricostruire  compiutamente  la  situazione
economica e patrimoniale del debitore. 
  6. Non sono compresi nella liquidazione: 
  a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile; 
  b) i crediti aventi carattere alimentare  e  di  mantenimento,  gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo  e  della
sua famiglia indicati dal giudice; 
  c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei  figli,  i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
  d) le cose che non possono essere  pignorate  per  disposizione  di
legge. 
  7.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da  pegno  o  privilegio,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
  ART. 14-quater (Conversione  della  procedura  di  composizione  in
liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno  dei
creditori,  dispone,  col  decreto  avente  il   contenuto   di   cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui  alla  sezione  prima  in  quella  di
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo
o  di  cessazione  degli  effetti  dell'omologazione  del  piano  del
consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera  a).  La
conversione e' altresi' disposta nei casi di cui  agli  articoli  11,
comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o  di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del  consumatore
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),  ove  determinati
da cause imputabili al debitore. 
  ART. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il
giudice, se la domanda  soddisfa  i  requisiti  di  cui  all'articolo
14-ter, verificata l'assenza di atti  in  frode  ai  creditori  negli
ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.  Si
applica l'articolo 10, comma 6. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 
  a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,
nomina un  liquidatore,  da  individuarsi  in  un  professionista  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  b) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive  ne'
acquistati  diritti  di  prelazione   sul   patrimonio   oggetto   di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; 
  c) stabilisce idonea forma  di  pubblicita'  della  domanda  e  del
decreto, nonche', nel  caso  in  cui  il  debitore  svolga  attivita'
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; 
  d) ordina, quando il patrimonio  comprende  beni  immobili  o  beni
mobili  registrati,  la  trascrizione  del  decreto,   a   cura   del
liquidatore; 
  e) ordina la consegna o il rilascio  dei  beni  facenti  parte  del
patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  in
esecuzione a cura del liquidatore; 
  f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b). 
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento. 
  4. La procedura rimane aperta sino  alla  completa  esecuzione  del
programma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cui
all'articolo 
  14-undecies, per  i  quattro  anni  successivi  al  deposito  della
domanda. 
  ART. 14-sexies (Inventario  ed  elenco  dei  creditori).  -  1.  Il
liquidatore, verificato l'elenco  dei  creditori  e  l'attendibilita'
della documentazione di cui  all'articolo  9,  commi  2  e  3,  forma
l'inventario dei beni da liquidare  e  comunica  ai  creditori  e  ai
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e  immobiliari,  su
immobili o  cose  mobili  in  possesso  o  nella  disponibilita'  del
debitore: 
  a)  che  possono  partecipare  alla  liquidazione,  depositando   o
trasmettendo, anche  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  e
purche' vi sia prova della ricezione, la  domanda  di  partecipazione
che  abbia  il  contenuto  previsto  dall'articolo  14-septies,   con
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla  lettera
e) del predetto articolo, le successive comunicazioni  sono  eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria; 
  b) la data entro cui vanno presentate le domande; 
  c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione. 
  ART. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1.
La domanda di partecipazione alla  liquidazione,  di  restituzione  o
rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso  che
contiene: 
  a) l'indicazione delle generalita' del creditore; 
  b) la determinazione della somma che si intende  far  valere  nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene  di  cui  si  chiede  la
restituzione o la rivendicazione; 
  c) la succinta esposizione dei fatti e degli  elementi  di  diritto
che costituiscono la ragione della domanda; 
  d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; 
  e) l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata,
del numero di telefax o l'elezione di  domicilio  in  un  comune  del
circondario ove ha sede il tribunale competente. 
  2. Al ricorso sono allegati i documenti  dimostrativi  dei  diritti
fatti valere. 
  ART. 14-octies  (Formazione  del  passivo).  -  1.  Il  liquidatore
esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e,  predisposto  un
progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del
debitore, lo comunica agli  interessati,  assegnando  un  termine  di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da  comunicare  con  le
modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 
  2. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  approva  lo  stato
passivo dandone comunicazione alle parti. 
  3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore  le  ritiene
fondate,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo  comunica
ai sensi del comma 1. 
  4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi  del  comma
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato,  il
quale provvede alla definitiva formazione  del  passivo.  Si  applica
l'articolo 10, comma 6. 
  ART. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il  liquidatore,  entro  trenta
giorni dalla formazione  dell'inventario,  elabora  un  programma  di
liquidazione, che comunica al debitore ed  ai  creditori  e  deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma  deve  assicurare  la
ragionevole durata della procedura. 
  2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che  compongono  il
patrimonio  di  liquidazione.   Fanno   parte   del   patrimonio   di
liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i  frutti  prodotti
dai beni del debitore.  Il  liquidatore  cede  i  crediti,  anche  se
oggetto di contestazione, dei quali non e'  probabile  l'incasso  nei
quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite  e  gli
altri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  del
programma di liquidazione sono  effettuati  dal  liquidatore  tramite
procedure competitive anche avvalendosi  di  soggetti  specializzati,
sulla base di stime effettuate, salvo il  caso  di  beni  di  modesto
valore, da parte di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita,  il
liquidatore informa  degli  esiti  delle  procedure  il  debitore,  i
creditori e il giudice.  In  ogni  caso,  quando  ricorrono  gravi  e
giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto  motivato
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di
apertura della procedura  di  liquidazione  sono  pendenti  procedure
esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. 
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
degli atti dispositivi al programma  di  liquidazione,  autorizza  lo
svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione  del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
decreto di  cui  all'articolo  14-quinquies,  comma  1,  dichiara  la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. 
  4. I requisiti di  onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'
avvalersi ai sensi del comma 1, nonche'  i  mezzi  di  pubblicita'  e
trasparenza delle operazioni di  vendita  sono  quelli  previsti  dal
regolamento del Ministro della giustizia  di  cui  all'articolo  107,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. Accertata la completa esecuzione del programma  di  liquidazione
e, comunque, non prima del decorso del termine di  quattro  anni  dal
deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la  chiusura
della procedura. 
  ART. 14-decies  (Azioni  del  liquidatore).  -  1.  Il  liquidatore
esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  e
comunque   correlata   con   lo   svolgimento    dell'attivita'    di
amministrazione  di  cui  all'articolo   14-novies,   comma   2.   Il
liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero  dei
crediti compresi nella liquidazione. 
  ART. 14-undecies  (Beni  e  crediti  sopravvenuti).  -  1.  I  beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  della
stessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. 
  ART. 14-duodecies (Creditori posteriori).  -  1.  I  creditori  con
causa  o  titolo  posteriore   al   momento   dell'esecuzione   della
pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere  c)  e
d),  non  possono  procedere  esecutivamente  sui  beni  oggetto   di
liquidazione. 
  2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione  o
di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla  precedente  sezione   sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri,  con  esclusione  di
quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni  oggetto  di  pegno  ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 
  ART. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona  fisica
e' ammesso al beneficio della  liberazione  dei  debiti  residui  nei
confronti dei creditori concorsuali e non  soddisfatti  a  condizione
che: 
  a) abbia  cooperato  al  regolare  ed  efficace  svolgimento  della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili,
nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 
  b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a  ritardare  lo
svolgimento della procedura; 
  c) non abbia beneficiato di altra  esdebitazione  negli  otto  anni
precedenti la domanda; 
  d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall'articolo 16; 
  e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo  14-undecies,
un'attivita' produttiva di reddito  adeguata  rispetto  alle  proprie
competenze e alla situazione  di  mercato  o,  in  ogni  caso,  abbia
cercato un'occupazione e  non  abbia  rifiutato,  senza  giustificato
motivo, proposte di impiego; 
  f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 
  2. L'esdebitazione e' esclusa: 
  a) quando il sovraindebitamento del debitore e'  imputabile  ad  un
ricorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  sue
capacita' patrimoniali; 
  b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura  della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto  in  essere  atti  in
frode ai creditori, pagamenti o altri atti  dispositivi  del  proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri. 
  3. L'esdebitazione non opera: 
  a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 
  b) per i  debiti  da  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali  ed  amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 
  c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al  decreto
di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e  seconda  del
presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione  della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
  4. Il  giudice,  con  decreto  adottato  su  ricorso  del  debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla  chiusura  della
liquidazione, sentiti i creditori  non  integralmente  soddisfatti  e
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara  inesigibili
nei  suoi  confronti  i  crediti  non  soddisfatti  integralmente.  I
creditori non integralmente soddisfatti possono proporre  reclamo  ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di  fronte  al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice  che  ha  emesso  il
decreto. 
  5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta: 
  a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2,  lettera
b); 
  b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte  rilevante
dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti. 
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. »; 
  t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione: 
  « SEZIONE TERZA 
  DISPOSIZIONI COMUNI 
  ART. 15 (Organismi di  composizione  della  crisi).  -  1.  Possono
costituire  organismi  per  la  composizione  delle  crisi  da  sovra
indebitamento enti pubblici dotati di  requisiti  di  indipendenza  e
professionalita' determinati con il regolamento di cui  al  comma  3.
Gli  organismi  di  conciliazione  costituiti  presso  le  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
  3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di  iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con  regolamento  adottato
dal Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate  le  condizioni  per
l'iscrizione, la  formazione  dell'elenco  e  la  sua  revisione,  la
sospensione  e  la   cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   la
determinazione dei compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
  4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi  indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, e le attivita' degli stessi  devono  essere  svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle  sezioni  prima  e  seconda  del  presente  capo,  assume  ogni
iniziativa   funzionale   alla   predisposizione   del    piano    di
ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 
  6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 
  7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua  le  comunicazioni
disposte dal giudice  nell'ambito  dei  procedimenti  previsti  dalle
sezioni prima e seconda del  presente  capo.  Le  comunicazioni  sono
effettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata. 
  8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli  13,  comma
1, o  14-quinquies,  comma  2,  l'organismo  svolge  le  funzioni  di
liquidatore stabilite con le  disposizioni  del  presente  capo.  Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge  le  funzioni  di
gestore per la liquidazione. 
  9.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
presidente  del  tribunale  o  dal  giudice  da  lui  delegato.  Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i  compensi
sono determinati  secondo  i  parametri  previsti  per  i  commissari
giudiziali nelle procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  alle
attivita' di cui alla sezione  prima  del  presente  capo,  e  per  i
curatori fallimentari, quanto alle  attivita'  di  cui  alla  sezione
seconda del presente capo.  I  predetti  compensi  sono  ridotti  del
quaranta per cento. 
  10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita'  previsti  dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
gli organismi di composizione della crisi possono  accedere  ai  dati
contenuti nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  prevista
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  nei  sistemi  di  informazioni
creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
pubbliche, ivi compreso l'archivio  centrale  informatizzato  di  cui
all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, nel rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
  11. I dati  personali  acquisiti  a  norma  del  presente  articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
  ART. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 
  a) al fine di ottenere l'accesso  alla  procedura  di  composizione
della crisi di cui alla sezione prima del  presente  capo  aumenta  o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; 
  b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima  e  seconda   del   presente   capo,   produce   documentazione
contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
  c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3; 
  d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente
capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del  piano  del
consumatore; 
  e) dopo il deposito della  proposta  di  accordo  o  di  piano  del
consumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  sua
posizione debitoria; 
  f) intenzionalmente non rispetta i  contenuti  dell'accordo  o  del
piano del consumatore. 
  2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,  che  rende  false
attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella
proposta o nei documenti ad  essa  allegati,  alla  fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazione  di
cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma  3,  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000  a
50.000 euro. 
  3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al  professionista
di cui all'articolo 15, comma  9,  che  cagiona  danno  ai  creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suo
ufficio. ». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 
  2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, le parole: « ovvero del piano di cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d) » sono sostituite dalle  seguenti:  «  o  del
piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero  di  un
accordo di composizione della crisi omologato ai sensi  dell'articolo
12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 6 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Finalita' e definizioni 
              1.  Al  fine  di  porre  rimedio  alle  situazioni   di
          sovraindebitamento  non  soggette  ne'   assoggettabili   a
          procedure  concorsuali  diverse  da  quelle  regolate   dal
          presente capo, e'  consentito  al  debitore  concludere  un
          accordo con i  creditori  nell'ambito  della  procedura  di
          composizione  della  crisi  disciplinata   dalla   presente
          sezione. Con le medesime  finalita',  il  consumatore  puo'
          anche proporre un piano fondato  sulle  previsioni  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, ed  avente  il  contenuto  di  cui
          all'articolo 8. 
              2. Ai fini del presente capo, si intende: 
              a)   per   "sovraindebitamento":   la   situazione   di
          perdurante squilibrio tra  le  obbligazioni  assunte  e  il
          patrimonio prontamente liquidabile per  farvi  fronte,  che
          determina la rilevante difficolta' di adempiere le  proprie
          obbligazioni,   ovvero   la   definitiva   incapacita'   di
          adempierle regolarmente; 
              b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha
          assunto  obbligazioni  esclusivamente  per  scopi  estranei
          all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
          svolta". 
              Si riporta l'articolo 7 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Presupposti di ammissibilita' 
              1. Il debitore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'
          proporre ai creditori, con  l'ausilio  degli  organismi  di
          composizione della crisi di cui all'articolo  15  con  sede
          nel  circondario  del   tribunale   competente   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 1, un  accordo  di  ristrutturazione
          dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di  un
          piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di
          crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice
          di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in
          leggi speciali, preveda scadenze e modalita'  di  pagamento
          dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,  indichi  le
          eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei  debiti
          e le modalita' per l'eventuale liquidazione  dei  beni.  E'
          possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
          pegno   o   ipoteca   possono   non   essere    soddisfatti
          integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale sul ricavato  in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai  diritti  sui  quali  insiste  la
          causa di prelazione,  come  attestato  dagli  organismi  di
          composizione della crisi. In ogni  caso,  con  riguardo  ai
          tributi costituenti risorse  proprie  dell'Unione  europea,
          all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate  e
          non versate, il  piano  puo'  prevedere  esclusivamente  la
          dilazione del pagamento.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 13, comma 1, il piano  puo'  anche  prevedere
          l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
          la  liquidazione,  la  custodia  e  la  distribuzione   del
          ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e'  nominato  dal
          giudice. 
              1-bis. Fermo il diritto di  proporre  ai  creditori  un
          accordo ai sensi del comma 1, il consumatore  in  stato  di
          sovraindebitamento  puo'  proporre,  con  l'ausilio   degli
          organismi di composizione della crisi di  cui  all'articolo
          15 con sede nel circondario  del  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 9, comma  1,  un  piano  contenente  le
          previsioni di cui al comma 1. 
              2. La proposta non e' ammissibile quando  il  debitore,
          anche consumatore: 
              a) e'  soggetto  a  procedure  concorsuali  diverse  da
          quelle regolate dal presente capo; 
              b) ha fatto ricorso, nei  precedenti  cinque  anni,  ai
          procedimenti di cui al presente capo; 
              c) ha subito, per  cause  a  lui  imputabili,  uno  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 
              d)  ha  fornito  documentazione  che  non  consente  di
          ricostruire compiutamente la  sua  situazione  economica  e
          patrimoniale. 
              2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
          e    d),    l'imprenditore    agricolo    in    stato    di
          sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
          composizione della  crisi  secondo  le  disposizioni  della
          presente sezione.". 
              Si riporta l'articolo 8 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  8.  Contenuto  dell'accordo  o  del  piano   del
          consumatore. 
              1. La proposta di accordo o di  piano  del  consumatore
          prevede la ristrutturazione dei debiti e  la  soddisfazione
          dei crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante
          cessione dei crediti futuri. 
              2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore  non
          siano sufficienti a garantire la fattibilita'  dell'accordo
          o del  piano  del  consumatore,  la  proposta  deve  essere
          sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi  che  consentono   il
          conferimento,  anche  in  garanzia,  di  redditi   o   beni
          sufficienti per assicurarne l'attuabilita'. 
              3. Nella proposta di accordo  sono  indicate  eventuali
          limitazioni all'accesso al mercato del credito al  consumo,
          all'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronico  a
          credito e alla  sottoscrizione  di  strumenti  creditizi  e
          finanziari. 
              4.   La   proposta   di   accordo   con   continuazione
          dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
          prevedere una moratoria fino ad un  anno  dall'omologazione
          per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,  pegno
          o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei  beni
          o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione". 
              Si riporta l'articolo 9 della citata legge  27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Deposito della proposta. 
              1. La proposta  di  accordo  e'  depositata  presso  il
          tribunale del luogo di  residenza  o  sede  principale  del
          debitore. Il consumatore  deposita  la  proposta  di  piano
          presso il tribunale del  luogo  ove  ha  la  residenza.  La
          proposta, contestualmente al deposito presso il  tribunale,
          e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata,  a
          cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente
          della riscossione e agli uffici fiscali, anche  presso  gli
          enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale del proponente e contenere la  ricostruzione  della
          sua  posizione  fiscale  e   l'indicazione   di   eventuali
          contenziosi pendenti. 
              2. Unitamente alla proposta  devono  essere  depositati
          l'elenco di tutti  i  creditori,  con  l'indicazione  delle
          somme  dovute,  di  tutti  i  beni  del  debitore  e  degli
          eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
          anni,  corredati  delle  dichiarazioni  dei  redditi  degli
          ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita'  del
          piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie  al
          sostentamento suo e della sua famiglia, previa  indicazione
          della  composizione  del  nucleo  familiare  corredata  del
          certificato dello stato di famiglia. 
              3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa  deposita
          altresi' le scritture contabili degli ultimi tre  esercizi,
          unitamente a dichiarazione che ne  attesta  la  conformita'
          all'originale. 
              3-bis.  Alla  proposta  di  piano  del  consumatore  e'
          altresi'   allegata   una    relazione    particolareggiata
          dell'organismo  di  composizione  della  crisi   che   deve
          contenere: 
              a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
          diligenza   impiegata   dal    consumatore    nell'assumere
          volontariamente le obbligazioni; 
              b) l'esposizione  delle  ragioni  dell'incapacita'  del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
              c) il  resoconto  sulla  solvibilita'  del  consumatore
          negli ultimi cinque anni; 
              d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del
          debitore impugnati dai creditori; 
              e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
          documentazione depositata dal consumatore a  corredo  della
          proposta, nonche' sulla  probabile  convenienza  del  piano
          rispetto all'alternativa liquidatoria. 
              3-ter. Il giudice puo' concedere un termine  perentorio
          non superiore a quindici giorni per apportare  integrazioni
          alla proposta e produrre nuovi documenti. 
              3-quater. Il deposito della proposta di  accordo  o  di
          piano  del  consumatore  sospende,  ai  soli  effetti   del
          concorso, il corso degli interessi convenzionali o  legali,
          a meno che i crediti non siano  garantiti  da  ipoteca,  da
          pegno o privilegio, salvo quanto  previsto  dagli  articoli
          2749, 2788 e  2855,  commi  secondo  e  terzo,  del  codice
          civile. ". 
              Si riporta l'articolo 10 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Procedimento. 
              1. Il giudice, se  la  proposta  soddisfa  i  requisiti
          previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente  con
          decreto  l'udienza,  disponendo  la  comunicazione,  almeno
          trenta giorni prima del termine  di  cui  all'articolo  11,
          comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale,
          anche per telegramma o per lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento  o  per  telefax  o  per  posta  elettronica
          certificata, della proposta e del decreto.  Tra  il  giorno
          del deposito della documentazione di cui all'articolo  9  e
          l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
              a)  stabilisce  idonea  forma  di   pubblicita'   della
          proposta  e  del  decreto,  oltre,  nel  caso  in  cui   il
          proponente svolga  attivita'  d'impresa,  la  pubblicazione
          degli stessi nel registro delle imprese; 
              b)  ordina,  ove  il  piano  preveda  la   cessione   o
          l'affidamento a terzi di beni immobili  o  di  beni  mobili
          registrati,   la   trascrizione   del   decreto,   a   cura
          dell'organismo di  composizione  della  crisi,  presso  gli
          uffici competenti; 
              c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
          di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena
          di nullita', essere iniziate o proseguite azioni  esecutive
          individuali  ne'  disposti   sequestri   conservativi   ne'
          acquistati  diritti  di  prelazione  sul   patrimonio   del
          debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte
          dei  creditori  aventi  titolo  o   causa   anteriore;   la
          sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti
          impignorabili. 
              3. All'udienza il giudice,  accertata  la  presenza  di
          iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la  revoca
          del decreto di cui al comma 1  e  ordina  la  cancellazione
          della trascrizione dello stesso, nonche' la  cessazione  di
          ogni altra forma di pubblicita' disposta. 
              3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di  cui
          al comma 2 e sino alla data  di  omologazione  dell'accordo
          gli atti  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione  compiuti
          senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto
          ai creditori anteriori al momento in cui e' stata  eseguita
          la pubblicita' del decreto. 
              4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c),
          le prescrizioni rimangono sospese e  le  decadenze  non  si
          verificano. 
              5. Il  decreto  di  cui  al  comma  1  deve  intendersi
          equiparato all'atto di pignoramento. 
              6. Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  articoli
          737 e seguenti del codice di procedura civile.  Il  reclamo
          si propone al tribunale e del collegio non puo'  far  parte
          il giudice che ha pronunciato il provvedimento.". 
              Si riporta l'articolo 11 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Raggiungimento dell'accordo 
              1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma  o
          per lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  o  per
          telefax o per posta elettronica certificata,  all'organismo
          di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del
          proprio  consenso   alla   proposta,   come   eventualmente
          modificata almeno dieci giorni prima  dell'udienza  di  cui
          all'articolo 10, comma  1.  In  mancanza,  si  ritiene  che
          abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in  cui
          e' stata loro comunicata. 
              2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'
          necessario che l'accordo  sia  raggiunto  con  i  creditori
          rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.  I
          creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca  dei  quali
          la  proposta  prevede  l'integrale   pagamento   non   sono
          computati ai fini del raggiungimento  della  maggioranza  e
          non hanno diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che
          non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
          Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e  non  sono
          computati ai fini del raggiungimento della  maggioranza  il
          coniuge del debitore, i  suoi  parenti  e  affini  fino  al
          quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti
          da meno di un anno prima della proposta. 
              3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
          confronti  dei  coobbligati,  fideiussori  del  debitore  e
          obbligati in via di regresso. 
              4.  L'accordo  non   determina   la   novazione   delle
          obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 
              5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti  se
          il debitore non esegue integralmente, entro novanta  giorni
          dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  secondo  il
          piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di
          forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo e'
          altresi'  revocato  se  risultano   compiuti   durante   la
          procedura atti diretti a frodare le ragioni dei  creditori.
          Il giudice provvede d'ufficio con decreto  reclamabile,  ai
          sensi dell'articolo 739 del  codice  di  procedura  civile,
          innanzi al tribunale e del collegio non puo' far  parte  il
          giudice che lo ha pronunciato". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge
          27 gennaio 2012, n. 3  ,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 12. Omologazione dell'accordo 
              (In vigore dal 19 dicembre 2012) 
              1.  Se   l'accordo   e'   raggiunto,   l'organismo   di
          composizione della crisi trasmette a tutti i creditori  una
          relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento  della
          percentuale di cui all' articolo 11, comma 2, allegando  il
          testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni  successivi  al
          ricevimento della relazione, i creditori possono  sollevare
          le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
          l'organismo  di  composizione  della  crisi  trasmette   al
          giudice la relazione, allegando le contestazioni  ricevute,
          nonche' un'attestazione definitiva sulla  fattibilita'  del
          piano. 
              2.  Il  giudice  omologa   l'accordo   e   ne   dispone
          l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
          all'articolo  10,  comma  2,  quando,  risolta  ogni  altra
          contestazione,  ha  verificato  il   raggiungimento   della
          percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e  l'idoneita'
          del piano ad assicurare il pagamento integrale dei  crediti
          impignorabili, nonche' dei crediti di cui  all'articolo  7,
          comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha
          aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato
          contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa
          se  ritiene  che  il  credito   puo'   essere   soddisfatto
          dall'esecuzione  dello  stesso  in  misura  non   inferiore
          all'alternativa  liquidatoria  disciplinata  dalla  sezione
          seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli  articoli
          737 e seguenti del codice di procedura civile. Il  reclamo,
          anche avverso il provvedimento di diniego,  si  propone  al
          tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice  che
          ha pronunciato il provvedimento. 
              3. L'accordo omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i
          creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita  la
          pubblicita' di cui all'articolo 10, comma  2.  I  creditori
          con  causa  o  titolo  posteriore  non  possono   procedere
          esecutivamente sui beni oggetto del piano. 
              3-bis. L'omologazione deve intervenire nel  termine  di
          sei mesi dalla presentazione della proposta. 
              4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno  in  caso
          di risoluzione dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei
          crediti  impignorabili,  nonche'   dei   crediti   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento  del
          mancato pagamento di tali crediti e' chiesto  al  tribunale
          con ricorso da decidere in camera di  consiglio,  ai  sensi
          degli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile. Il  reclamo,  anche  avverso  il  provvedimento  di
          diniego, si propone al tribunale e del  collegio  non  puo'
          far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
              5. La sentenza di fallimento pronunciata a  carico  del
          debitore risolve l'accordo. Gli  atti,  i  pagamenti  e  le
          garanzie  posti  in  essere  in   esecuzione   dell'accordo
          omologato non sono soggetti all'azione revocatoria  di  cui
          all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  A
          seguito  della  sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i
          crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione
          o in funzione dell'accordo omologato sono  prededucibili  a
          norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267. 
              Si riporta l'articolo 13 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13.  Esecuzione  dell'accordo  o  del  piano  del
          consumatore. 
              1. Se per la soddisfazione dei crediti sono  utilizzati
          beni  sottoposti  a   pignoramento   ovvero   se   previsto
          dall'accordo o dal piano del consumatore,  il  giudice,  su
          proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina
          un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi  e
          delle somme incassate. Si applica l'articolo 28  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              2. L'organismo di composizione della crisi  risolve  le
          eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione  dell'accordo
          e vigila sull'esatto adempimento dello stesso,  comunicando
          ai   creditori   ogni   eventuale   irregolarita'.    Sulle
          contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
          soggettivi  e  sulla  sostituzione  del   liquidatore   per
          giustificati  motivi  decide  il  giudice  investito  della
          procedura. 
              3. Il giudice, sentito il liquidatore e  verificata  la
          conformita' dell'atto dispositivo all'accordo  o  al  piano
          del consumatore, anche con riferimento alla possibilita' di
          pagamento dei crediti impignorabili e dei  crediti  di  cui
          all'articolo  7,  comma  1,  terzo  periodo,  autorizza  lo
          svincolo  delle  somme  e  ordina  la  cancellazione  della
          trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai
          diritti di prelazione, nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi
          compresa la trascrizione del decreto di cui  agli  articoli
          10, comma 1 e 12-bis, comma 3,  e  la  cessazione  di  ogni
          altra forma di pubblicita'. In ogni caso il  giudice  puo',
          con decreto motivato, sospendere  gli  atti  di  esecuzione
          dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 
              4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in
          essere  in  violazione  dell'accordo  o   del   piano   del
          consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
          al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
          agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. 
              4-bis. I crediti sorti in occasione o  in  funzione  di
          uno dei procedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono
          soddisfatti  con  preferenza  rispetto  agli   altri,   con
          esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni
          oggetto di pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai
          creditori garantiti. 
              4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del
          consumatore diviene impossibile per ragioni non  imputabili
          al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo  di
          composizione della crisi, puo' modificare la proposta e  si
          applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e  3  della
          presente sezione". 
              Si riporta l'articolo 14 della citata legge 27  gennaio
          2012, n. 3, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
              1. L'accordo puo' essere  annullato  dal  tribunale  su
          istanza  di  ogni  creditore,  in  contraddittorio  con  il
          debitore, quando e' stato dolosamente  o  con  colpa  grave
          aumentato  o  diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
          dissimulata  una   parte   rilevante   dell'attivo   ovvero
          dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e'  ammessa
          alcuna altra azione di annullamento. 
              1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi  nel
          termine di sei mesi dalla scoperta e,  in  ogni  caso,  non
          oltre due anni  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
          l'ultimo adempimento previsto. 
              2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti
          dall'accordo,  se  le   garanzie   promesse   non   vengono
          costituite   o   se   l'esecuzione   dell'accordo   diviene
          impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun
          creditore puo' chiedere al tribunale la  risoluzione  dello
          stesso. 
              3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di
          decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in  ogni  caso,
          entro un  anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
          l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
              4. L'annullamento e  la  risoluzione  dell'accordo  non
          pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
          5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in
          quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del  codice
          di procedura civile. Il reclamo si propone al  tribunale  e
          del  collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che   ha
          pronunciato il provvedimento".