Art. 18 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Nell'ambito  del  Fondo  sono  istituite  apposite  sezioni  per
ciascuna delle finalita' individuate all'art. 3, comma 2. 
  2. Il Fondo opera attraverso le contabilita' speciali n.  1201  per
l'erogazione dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi
cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni, nonche' utilizzando
l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme  di
intervento. 
  3. Le disponibilita' finanziarie accertate e versate  al  Fondo  ai
sensi dei commi 8 e 9  dell'art.  23  del  decreto-legge  n.  83/2012
rivenienti da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a
misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate, sono  utilizzate
secondo il vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma  3,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  all'art.  27,  comma  10,  del
decreto-legge n. 83/2012, affluiscono altresi' al  Fondo  le  risorse
rivenienti dal rimborso dei finanziamenti concessi a valere sull'art.
7  del  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 
  5. A valere sulle disponibilita' del Fondo, una quota non superiore
a 70 milioni di euro e' destinata al finanziamento  delle  iniziative
di cui all'art.  19  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  6. I programmi e i progetti destinatari degli interventi del  Fondo
possono essere agevolati, limitatamente  alle  agevolazioni  concesse
nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca (FRI) istituito  dall'art.  1,  comma  354,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, secondo le condizioni e le modalita' stabilite
con i decreti di cui all'art. 1, comma 357  della  predetta  legge  e
all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012. 
  7. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo, individuati nel presente
decreto, possono essere periodicamente aggiornati ai sensi di  quanto
previsto all'art. 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 83/2012. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Passera          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 367