Art. 18 Termine dilatorio (standstill) 1. Il contratto non potra' essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dalle comunicazioni di cui al precedente art. 17, fatta salva la facolta' dell'Ente di disporre l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del codice dei contratti pubblici. 2. Il predetto termine non dovra' essere rispettato per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 del codice dei contratti pubblici.