(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
 (Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi) 
 
    1. Il gestore assicura l'integrita' delle informazioni ricevute e
pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri. 
    2. Ai fini dell'adempimento di quanto  previsto  al  comma  1  il
gestore: 
      a) individua le  fonti  di  rischio  operativo  e  le  gestisce
predisponendo procedure  e  controlli  adeguati,  anche  al  fine  di
evitare discontinuita' operative; 
      b) predispone appositi dispositivi di backup.