Art. 18 Abrogazioni e disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso. (( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis ». )) 3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ». (( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))