Art. 18 Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione 1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma (( 4-undevicies, )) lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere, (( a decorrere dall'anno 2014, )) i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti (( di dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale )) del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, (( n. 244, e successive modificazioni. )) Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2. 2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, (( come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, )) e' ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 4-undevicies, lett c) dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. : "Art. 2. Proroghe onerose di termini (Omissis). 4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola: a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.". Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 102 della citata legge n. 244 del 2007: " 102. Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.". Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, come modificato dalla presente legge: " 6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale eprovinciale.". Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2 della legge 11 gennaio 2007 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10: "Art. 3. Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni. 1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000 .".