Art. 18 
 
                      Trasferimenti intangibili 
 
  1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a
qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione
del materiale d'armamento, non  possono  in  nessun  caso  costituire
oggetto di trasmissione via Internet ovvero  attraverso  altri  mezzi
elettronici, fax o telefono a persone  fisiche  e  giuridiche  al  di
fuori del territorio nazionale, senza  preventiva  autorizzazione  ai
sensi della legge. 
  2.  L'istanza  di  autorizzazione   e'   presentata   all'Autorita'
nazionale - UAMA, secondo le modalita' di cui all'articolo  11  della
legge e secondo le direttive della medesima Autorita'. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 11 della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, si veda nelle note all'art. 8.