Art. 18 Trasferimenti intangibili 1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge. 2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, secondo le modalita' di cui all'articolo 11 della legge e secondo le direttive della medesima Autorita'.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.