Art. 18 
 
                              Sanzioni 
 
  1. I  componenti  degli  organi  che  abbiano  conferito  incarichi
dichiarati nulli sono  responsabili  per  le  conseguenze  economiche
degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita' i componenti  che
erano assenti al momento della votazione, nonche'  i  dissenzienti  e
gli astenuti. 
  2. I  componenti  degli  organi  che  abbiano  conferito  incarichi
dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi  di
loro competenza. Il relativo potere e' esercitato,  per  i  Ministeri
dal Presidente del Consiglio dei ministri e  per  gli  enti  pubblici
dall'amministrazione vigilante. 
  3. Le regioni, le province e i comuni  provvedono  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore del presente  decreto  ad  adeguare  i  propri
ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via
sostitutiva possono procedere al  conferimento  degli  incarichi  nel
periodo di interdizione degli organi titolari. 
  4.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  3  trova
applicazione la procedura sostitutiva di  cui  all'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  5. L'atto di accertamento della violazione delle  disposizioni  del
presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione  o  ente
che conferisce l'incarico.  
 
          Note all'art. 18: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3), 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.: 
              «Art. 8. - 1. Nei casi  e  per  le  finalita'  previsti
          dall'articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
          Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
          necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della  Giunta  regionale  della  Regione   interessata   al
          provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.».