Art. 18 
 
(Sblocca cantieri, manutenzione reti e  territorio  e  fondo  piccoli
                               Comuni) 
 
  1. Per consentire nell'anno 2013 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo  con  una
dotazione complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014,
652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro  per  l'anno
2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  si  provvede  all'individuazione  degli  specifici
interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti,
nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma  1.
Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il
potenziamento dei  nodi,  dello  standard  di  interoperabilita'  dei
corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni  della  rete  e
dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la
Regione Piemonte e la Valle d'Aosta,  il  superamento  di  criticita'
sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie,  l'asse  di
collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento -
Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo
di aggiornamento della convenzione conseguente  all'assegnazione  del
finanziamento  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni  dalla
trasmissione dell'atto convenzionale  ad  opera  dell'amministrazione
concedente. 
  3. Con delibere CIPE,  da  adottarsi  entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  possono  essere
finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1,  nei  limiti  delle
risorse   annualmente   disponibili,   l'asse   viario   Quadrilatero
Umbria-Marche, la tratta Colosseo -  Piazza  Venezia  della  linea  C
della metropolitana di Roma,  la  linea  M4  della  metropolitana  di
Milano,  il  collegamento  Milano-Venezia  secondo  lotto  Rho-Monza,
nonche',  qualora   non   risultino   attivabili   altre   fonti   di
finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse
autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello  -  Frasso  Telesino
della linea AV/AC Napoli-Bari. 
  4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al
"Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella  autostradale
Cisterna Valmontone" sono indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo'
essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun
obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi
all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie. 
  5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli
investimenti  previsti  nella  Convenzione  vigente   relativa   alla
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25  "Strade
dei Parchi", a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga  alla
procedura  di  cui  al  comma   2,   e'   destinato   alla   societa'
concessionaria, secondo le modalita' previste  dal  Verbale  d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre
2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro , in  ragione  di
82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno
2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato
e 56,5  milioni  di  euro  in  via  di  anticipazione  a  fronte  del
contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e  dal  Comune
di Roma ai sensi della Convenzione.  Le  risorse  anticipate  vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il  31
dicembre 2015, con versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo  di  cui  all'articolo  32,
comma 1, del decreto legge 6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il  progetto
definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della
metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo  di  cui  al
comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da
Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013. 
  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma -  parte
investimenti 2012  -2016  sottoscritto  con  RFI  e'  autorizzata  la
contrattualizzazione degli interventi per  la  sicurezza  ferroviaria
immediatamente cantierabili per l'importo  gia'  disponibile  di  300
milioni di euro di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri l° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2012, n. 119. 
  8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici  scolastici,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  53,  comma  5,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  l'INAIL,  nell'ambito  degli
investimenti immobiliari previsti dal  piano  di  impiego  dei  fondi
disponibili di cui all'articolo 65 della legge  30  aprile  1969,  n.
153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica,  su  proposta  della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  i  Ministeri
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   e   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga  alla  procedura
indicata al comma 2, l'importo di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
2014, da iscriversi nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla  realizzazione  del
primo   Programma    "6000    Campanili"    concernente    interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione
di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione  di  reti
viarie nonche' di salvaguardia e messa in sicurezza  del  territorio.
Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti
i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30  giorni  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  apposita  convenzione  tra   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  le
infrastrutture, gli affari generali e il personale  -  e  l'ANCI,  da
approvare  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati  i
criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, per  il  tramite  dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni
Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla
gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  sopra  citata
convenzione, le richieste  di  contributo  finanziario  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per  il
singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e  maggiore
di 1.000.000 di euro e il costo totale del  singolo  intervento  puo'
superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le  risorse
finanziarie   aggiuntive   necessarie   siano   gia'   immediatamente
disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni  Comune
puo' presentare un solo progetto. Il Programma degli  interventi  che
accedono al finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  approvato  il
programma degli interventi di manutenzione  straordinaria  di  ponti,
viadotti e gallerie della rete stradale  di  interesse  nazionale  in
gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle  relative  risorse  e
apposita convenzione che disciplina i rapporti  tra  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  ANAS  SpA  per  l'attuazione  del
programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio. 
  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle
finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del  finanziamento
assegnato ai sensi del presente  articolo.  Con  i  provvedimenti  di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono  stabilite,  in
ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo  delle  risorse
assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  dei   lavori   e   di
applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma  1  non
possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235
milioni  per   l'anno   2013,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni  per  l'anno
2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro
142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a  euro  96  milioni  per  l'anno
2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015,  a  euro  143  milione  per
l'anno  2016  e  a  euro  142  milioni  per  l'anno   2017   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 208, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228;
quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013,  a  euro  189  milioni  per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250  milioni
per  l'anno  2016  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo  Valico  dei
Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1.