(Convenzione-Articolo 18)
                             Articolo 18 
 
                              PENSIONI 
 
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo  19,  le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato  contraente  in  relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
2.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1  non  si  applicano   se   il
beneficiario  dei  redditi  non   e'   assoggettato   a   imposizione
relativamente a tali redditi  nello  Stato  di  cui  e'  residente  e
conformemente alla legislazione di detto Stato. In  tal  caso,  detti
redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente  articolo,
le pensioni e altri pagamenti  analoghi  ricevuti  nell'ambito  della
legislazione di  sicurezza  sociale  di  uno  Stato  contraente  sono
imponibili soltanto in detto Stato. 
4.  Se  un  residente  di  uno  Stato  contraente  diviene  residente
dell'altro Stato contraente, le somme  ricevute  da  detto  residente
all'atto  della  cessazione  dell'impiego  nel   primo   Stato   come
indennita' di fine rapporto  o  remunerazioni  forfetarie  di  natura
analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.