Art. 18 (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione) 1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2. 2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.