Art. 18 
 
 
                Esame dei candidati con dsa o con bes 
 
  1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
e dal relativo decreto ministeriale n. 5669 del  12  luglio  2011  di
attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico -
nonche' dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale  n.
5669 del 2011, considerati gli  elementi  forniti  dal  Consiglio  di
classe, terra' in  debita  considerazione  le  specifiche  situazioni
soggettive, adeguatamente  certificate,  relative  ai  candidati  con
disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA),  in  particolare,   le
modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
A tal fine il Consiglio di classe  inserisce  nel  documento  del  15
maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  323  del
1998  il  Piano  didattico  personalizzato  o  altra   documentazione
predisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669 del
12 luglio 2011. Sulla base di tale  documentazione  e  di  tutti  gli
elementi  forniti   dal   Consiglio   di   classe,   le   commissioni
predispongono adeguate modalita' di svolgimento delle prove scritte e
orali. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  possono
utilizzare gli strumenti compensativi previsti  dal  Piano  didattico
personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5
del decreto ministeriale 12 luglio 2011.  Sara'  possibile  prevedere
alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno  per  tali
candidati lo  svolgimento  dell'esame  sia  al  momento  delle  prove
scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono  usufruire  di
dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati
«mp3». Per la piena comprensione del testo delle  prove  scritte,  la
commissione puo' prevedere, in conformita' con  quanto  indicato  dal
capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di  individuare  un  proprio
componente che possa leggere i  testi  delle  prove  scritte.  Per  i
candidati che utilizzano  la  sintesi  vocale,  la  commissione  puo'
provvedere alla trascrizione del testo su  supporto  informatico.  In
particolare, si segnala l'opportunita' di prevedere tempi piu' lunghi
di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di  curare
con particolare  attenzione  la  predisposizione  della  terza  prova
scritta,   con   particolare   riferimento   all'accertamento   delle
competenze nella. lingua straniera, di  adottare  criteri  valutativi
attenti  soprattutto  al  contenuto  piuttosto  che  alla  forma.  Al
candidato   potra'   essere   consentita    la    utilizzazione    di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui  siano  stati
impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano  ritenuti
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga  pregiudicata
la validita' delle prove. 
  2.  I  candidati  con  certificazione  di  Disturbo  Specifico   di
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del  decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno  seguito  un  percorso
didattico  differenziato,  con  esonero   dall'insegnamento   della/e
lingua/e straniera/e, e che sono  stati  valutati  dal  consiglio  di
classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale  piano  possono  sostenere  prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto  finalizzate  solo  al
rilascio  dell'attestazione  di  cui  all'art.  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati,  il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate  va  indicato
solo  nella  attestazione  e  non  nei  tabelloni  affissi   all'albo
dell'istituto. 
  3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione  di  Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 5,
del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un
percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione,  nel  caso
in cui la lingua straniera sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta,
dovra' sottoporre i candidati  medesimi  a  prova  orale  sostitutiva
della prova scritta. La commissione, sulla base della  documentazione
fornita dal consiglio di classe,  stabilisce  modalita'  e  contenuti
della  prova  orale,  che  avra'  luogo  nel  giorno  destinato  allo
svolgimento della seconda prova scritta, al termine della  stessa,  o
in un giorno successivo, purche' compatibile con la pubblicazione del
punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  e  delle  prove  orali
sostitutive delle prove scritte nelle  forme  e  nei  tempi  previsti
nell'art.  15,  comma  8.  Il  punteggio,  in   quindicesimi,   viene
attribuito  dall'intera  commissione  a  maggioranza,   compreso   il
presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente
stabiliti in apposita o apposite riunioni e  con  l'osservanza  della
procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le  lingue
straniere siano coinvolte nella terza prova scritta; gli accertamenti
relativi a tali discipline  sono  effettuati  dalla  commissione  per
mezzo  di  prova  orale  sostitutiva  nel   giorno   destinato   allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o  in
un giorno successivo, purche' compatibile con  la  pubblicazione  del
punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  e  delle  prove  orali
sostitutive delle prove scritte nelle  forme  e  nei  tempi  previsti
nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova  orale  relativa  alla
lingua o alle lingue straniere coinvolte nella  terza  prova  scritta
sono utilizzati per la definizione del punteggio da  attribuire  alla
terza prova scritta. 
  4. Per altre situazioni di alunni con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere
fornite  dal  medesimo  organo  utili  e  opportune  indicazioni  per
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.
La  Commissione  d'esame  -  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
Direttiva 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni  educativi  speciali  ed  organizzazione  scolastica  per
l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6  marzo  2013  e
dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e  del  22
novembre 2013 - esaminati  gli  elementi  forniti  dal  Consiglio  di
classe, tiene  in  debita  considerazione  le  specifiche  situazioni
soggettive, relative ai  candidati  con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES), per  i  quali  sia  stato  redatto  apposito  Piano  Didattico
Personalizzato, in particolare, le modalita' didattiche e le forme di
valutazione   individuate   nell'ambito   dei   percorsi    didattici
individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di  classe
trasmette alla Commissione d'esame il Piano didattico personalizzato.
In ogni caso, per siffatte tipologie, non e' prevista  alcuna  misura
dispensativa  in  sede  di  esame,  mentre  e'  possibile   concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto  per  alunni  e
studenti con DSA.