Art. 18 
 
    Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione 
 
  1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente: 
  «Compiute le operazioni,  l'ufficiale  giudiziario  consegna  senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il
precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro  ((
quindici giorni )) dalla consegna. (( La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del  presente
articolo.  ))  Il  cancelliere  al  momento  del  deposito  forma  il
fascicolo dell'esecuzione. Sino alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo  497  copia   del   processo   verbale   e'   conservata
dall'ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e
le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono
depositate oltre il termine di (( quindici giorni ))  dalla  consegna
al creditore.»; 
    b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente: 
  «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario  consegna
senza ritardo al creditore l'originale  dell'atto  di  citazione.  Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale  competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi
dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e  del  precetto,  entro
trenta giorni dalla consegna. (( La  conformita'  di  tali  copie  e'
attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del  presente
articolo.  ))  Il  cancelliere  al  momento  del  deposito  forma  il
fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando  la
nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al (( secondo
periodo )) sono depositate oltre il termine di  trenta  giorni  dalla
consegna al creditore.»; 
    c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima
notificazione, l'ufficiale  giudiziario  consegna  senza  ritardo  al
creditore  l'atto  di  pignoramento  e  la   nota   di   trascrizione
restituitagli  dal  conservatore  dei  registri  immobiliari.  ((  La
conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai
soli fini del presente articolo.  ))  Il  creditore  deve  depositare
nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione  la  nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo  esecutivo,  del
precetto, dell'atto di pignoramento  e  della  nota  di  trascrizione
entro (( quindici giorni )) dalla consegna dell'atto di pignoramento.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve
depositare  la  nota  di  trascrizione   appena   restituitagli   dal
conservatore dei registri immobiliari. 
  Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento
perde efficacia quando la nota di  iscrizione  a  ruolo  e  le  copie
dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del  precetto  sono
depositate oltre il termine di (( quindici giorni ))  dalla  consegna
al creditore.». 
  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente: 
  «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione).  -  La  nota  d'iscrizione  a  ruolo  del   processo
esecutivo  per   espropriazione   deve   in   ogni   caso   contenere
l'indicazione  delle  parti,  nonche'  le  generalita'  e  il  codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo,
del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Il
Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non
regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.». 
  ((  2-bis.  Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice   di
procedura civile, dopo l'articolo 164-bis,  introdotto  dall'articolo
19, comma 2,  lettera  b),  del  presente  decreto,  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito
della nota di iscrizione  a  ruolo).  -  Quando  il  pignoramento  e'
divenuto inefficace per mancato deposito della nota di  iscrizione  a
ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque  giorni  dalla
scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e  all'eventuale
terzo, mediante atto  notificato.  In  ogni  caso  ogni  obbligo  del
debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a  ruolo  non
e' stata depositata nei termini di legge. 
  La cancellazione della  trascrizione  del  pignoramento  si  esegue
quando  e'  ordinata  giudizialmente  ovvero  quando   il   creditore
pignorante dichiara,  nelle  forme  richieste  dalla  legge,  che  il
pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito  della  nota
di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.". )) 
  3. Le disposizioni di cui (( ai commi 1, 2 e 2-bis )) si  applicano
ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo  giorno
successivo all'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto-legge. 
  4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere  dal
31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata
della  nota  di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo  esclusivamente  con
modalita'   telematiche,   nel   rispetto   della   normativa   anche
regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
ricezione  dei  documenti  informatici.  Unitamente  alla   nota   di
iscrizione a ruolo sono depositati, con  le  medesime  modalita',  le
copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,  sesto  comma,
543, quarto comma e 557,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile.  Ai  fini  del  presente  comma,  il  difensore  attesta   la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 518 e 543 del codice
          di procedura civile, cosi' come modificati  dalla  presente
          legge: 
                "Art. 518. Forma del pignoramento. 
              L'ufficiale giudiziario  redige  delle  sue  operazioni
          processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui
          all'articolo 492 e descrive le cose pignorate,  nonche'  il
          loro stato, mediante  rappresentazione  fotografica  ovvero
          altro  mezzo   di   ripresa   audiovisiva,   determinandone
          approssimativamente il presumibile valore di  realizzo  con
          l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal  creditore,
          di un esperto stimatore da lui scelto. Se  il  pignoramento
          cade su frutti non ancora raccolti o  separati  dal  suolo,
          l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la  qualita'
          e l'ubicazione. 
              Quando ritiene opportuno  differire  le  operazioni  di
          stima l'ufficiale giudiziario redige un  primo  verbale  di
          pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro  il
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   alla   definitiva
          individuazione dei beni  da  assoggettare  al  pignoramento
          sulla base dei valori indicati dall'esperto,  al  quale  e'
          consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni  si
          trovano. 
              Il giudice  dell'esecuzione  liquida  le  spese  ed  il
          compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori  di
          effettiva vendita o assegnazione dei beni o,  in  qualunque
          altro caso, sulla base dei valori stimati. 
              Nel  processo  verbale   l'ufficiale   giudiziario   fa
          relazione delle disposizioni date per  conservare  le  cose
          pignorate. 
              Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
          rivolge l'ingiunzione alle persone  indicate  nell'articolo
          139,   secondo   comma,   e   consegna   loro   un   avviso
          dell'ingiunzione stessa per il  debitore.  In  mancanza  di
          dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile  in
          cui ha eseguito il pignoramento. 
              Compiute   le   operazioni,   l'ufficiale   giudiziario
          consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
          titolo  esecutivo  e  il  precetto.   Il   creditore   deve
          depositare nella cancelleria del tribunale  competente  per
          l'esecuzione la nota  di  iscrizione  a  ruolo,  con  copie
          conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro
          quindici giorni dalla  consegna.  La  conformita'  di  tali
          copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
          del  presente  articolo.  Il  cancelliere  al  momento  del
          deposito forma  il  fascicolo  dell'esecuzione.  Sino  alla
          scadenza del termine di  cui  all'articolo  497  copia  del
          processo verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a
          disposizione del debitore. Il pignoramento perde  efficacia
          quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli  atti
          di cui al primo periodo del presente comma sono  depositate
          oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  consegna   al
          creditore. 
              Su istanza del creditore, da depositare  non  oltre  il
          termine  per  il  deposito  dell'istanza  di  vendita,   il
          giudice, nominato uno stimatore  quando  appare  opportuno,
          ordina l'integrazione del pignoramento se  ritiene  che  il
          presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  pignorati  sia
          inferiore a quello indicato nel primo comma. In  tale  caso
          l'ufficiale   giudiziario   riprende   senza   indugio   le
          operazioni di ricerca dei beni." 
              "Art. 543. Forma del pignoramento. 
              Il pignoramento di crediti del debitore verso  terzi  o
          di cose del debitore che sono  in  possesso  di  terzi,  si
          esegue mediante atto notificato al terzo e  al  debitore  a
          norma degli articoli 137 e seguenti. 
              L'atto  deve  contenere,   oltre   all'ingiunzione   al
          debitore di cui all'articolo 492: 
              1. l'indicazione del credito per il quale  si  procede,
          del titolo esecutivo e del precetto; 
              2. l'indicazione, almeno generica, delle cose  o  delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di giudice; 
              3.  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
          domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
          nonche' l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata del creditore procedente; 
              4. la citazione del debitore  a  comparire  davanti  al
          giudice competente, con l'invito al terzo a  comunicare  la
          dichiarazione  di  cui  all'articolo   547   al   creditore
          procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a
          mezzo di posta elettronica certificata; con  l'avvertimento
          al  terzo  che  in  caso  di  mancata  comunicazione  della
          dichiarazione, la  stessa  dovra'  essere  resa  dal  terzo
          comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non
          compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il
          credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
          debitore,  nell'ammontare  o  nei  termini   indicati   dal
          creditore, si considereranno non  contestati  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione. 
              Nell'indicare  l'udienza  di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previsto nell'articolo 501. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
          dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare  nella
          cancelleria del tribunale competente  per  l'esecuzione  la
          nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
          citazione, del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  entro
          trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali  copie
          e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli  fini  del
          presente articolo. Il cancelliere al momento  del  deposito
          forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento  perde
          efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e  le  copie
          degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il
          termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. 
              Quando   procede   a   norma   dell'articolo   492-bis,
          l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
          il verbale, il  titolo  esecutivo  ed  il  precetto,  e  si
          applicano le disposizioni di cui al quarto  comma.  Decorso
          il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
          e  ognuno  dei  creditori  intervenuti  muniti  di   titolo
          esecutivo possono  chiedere  l'assegnazione  o  la  vendita
          delle   cose   mobili   o   l'assegnazione   dei   crediti.
          Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice  fissa
          l'udienza per l'audizione del creditore e  del  debitore  e
          provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il  decreto  con
          cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e'
          notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
          l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del
          secondo comma.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 16-bis. Obbligatorieta' del deposito telematico
          degli atti processuali 
              1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal
          30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o  di
          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei
          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il
          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti
          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti
          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a
          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti
          da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si  intendono   i
          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
          per stare in giudizio personalmente. 
              2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del
          codice di procedura civile la disposizione di cui al  comma
          1 si applica successivamente al deposito dell'atto con  cui
          inizia l'esecuzione. A decorrere  dal  31  marzo  2015,  il
          deposito nei procedimenti di espropriazione  forzata  della
          nota di iscrizione a  ruolo  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.
          Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
          con le medesime modalita', le  copie  conformi  degli  atti
          indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
          e 557, secondo comma, del codice di  procedura  civile.  Ai
          fini  del  presente  comma,   il   difensore   attesta   la
          conformita' delle copie agli  originali,  anche  fuori  dai
          casi previsti dal comma 9-bis. 
              3. Nelle procedure concorsuali la disposizione  di  cui
          al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
          e dei documenti da  parte  del  curatore,  del  commissario
          giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore  e
          del commissario straordinario. 
              4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento
          davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,  capo  I
          del codice di procedura  civile,  escluso  il  giudizio  di
          opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli  atti  di
          parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Il
          presidente del tribunale puo' autorizzare  il  deposito  di
          cui al periodo precedente  con  modalita'  non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste  una  indifferibile  urgenza.  Resta
          ferma l'applicazione della disposizione di cui al  comma  1
          al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 
              5.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi sentiti  l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati, il  Ministro  della
          giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'  dei
          servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali  nei
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2014  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              6. Negli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
          dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei  decreti,
          aventi natura non regolamentare, con i  quali  il  Ministro
          della giustizia, previa verifica, accerta la  funzionalita'
          dei  servizi  di  comunicazione.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati. 
              7. Il deposito con  modalita'  telematiche  si  ha  per
          avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di
          avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
          certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e'
          tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta
          consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
          si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  155,
          quarto e quinto comma,  del  codice  di  procedura  civile.
          Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
          la dimensione massima stabilita nelle  specifiche  tecniche
          del responsabile per i  sistemi  informativi  automatizzati
          del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
          documenti puo' essere eseguito mediante gli invii  di  piu'
          messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e'
          tempestivo quando e' eseguito entro la fine del  giorno  di
          scadenza. 
              8. Fermo quanto disposto al comma 4,  secondo  periodo,
          il  giudice  puo'  autorizzare  il  deposito   degli   atti
          processuali e dei documenti di cui ai commi  che  precedono
          con modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici
          del dominio giustizia non sono funzionanti. 
              9. Il  giudice  puo'  ordinare  il  deposito  di  copia
          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni
          specifiche. 
              9-bis. Le copie informatiche, anche  per  immagine,  di
          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice
          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei
          fascicoli  informatici  dei   procedimenti   indicati   nel
          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
          della firma digitale  del  cancelliere.  Il  difensore,  il
          consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
          ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
          telematiche  duplicati,  copie  analogiche  o  informatiche
          degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente
          ed  attestare  la  conformita'  delle  copie  estratte   ai
          corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
          copie  analogiche  ed  informatiche,  anche  per  immagine,
          estratte    dal    fascicolo    informatico    e     munite
          dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del  presente
          comma, equivalgono all'originale. Il duplicato  informatico
          di un documento informatico deve essere  prodotto  mediante
          processi  e  strumenti  che  assicurino  che  il  documento
          informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione
          o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di  bit
          del documento informatico di origine.  Le  disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  non  si   applicano   agli   atti
          processuali che  contengono  provvedimenti  giudiziali  che
          autorizzano  il  prelievo  di  somme  di  denaro  vincolate
          all'ordine del giudice. 
              9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti
          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi
          alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
          dei  documenti  da  parte   dei   difensori   delle   parti
          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei
          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati
          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le
          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Con
          uno o piu' decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
          adottarsi sentiti l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
          Consiglio nazionale  forense  ed  i  consigli  dell'ordine,
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione, puo' individuare le corti di  appello  nelle
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2015  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              9-quater. Unitamente all'istanza  di  cui  all'articolo
          119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          il  curatore  deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale
          redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo  33,
          quinto  comma,  del  medesimo   regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato  preventivo  con  cessione  dei
          beni,  si  procede  a   norma   del   periodo   precedente,
          sostituendo il liquidatore al curatore. 
              9-quinquies. Il commissario giudiziale della  procedura
          di concordato preventivo di cui  all'articolo  186-bis  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  ogni  sei   mesi
          successivi  alla  presentazione  della  relazione  di   cui
          all'articolo 172, primo comma, del predetto  regio  decreto
          redige un rapporto riepilogativo  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio  decreto
          e lo trasmette ai  creditori  a  norma  dell'articolo  171,
          secondo  comma,  del  predetto  regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato  si  applica  il  comma  9-ter,
          sostituendo il commissario al curatore. 
              9-sexies.  Entro  dieci  giorni  dall'approvazione  del
          progetto di distribuzione,  il  professionista  delegato  a
          norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura  civile
          deposita un rapporto riepilogativo finale  delle  attivita'
          svolte. 
              9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e  finali
          previsti  per  le  procedure  concorsuali  e  il   rapporto
          riepilogativo  finale  previsto  per  i   procedimenti   di
          esecuzione forzata devono essere depositati  con  modalita'
          telematiche   nel   rispetto    della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici,
          nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
          per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
          giustizia. I relativi dati sono estratti  ed  elaborati,  a
          cura del Ministero della giustizia,  anche  nell'ambito  di
          rilevazioni statistiche nazionali.".