Art. 18 
 
 
       (( Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni 
                        ad uso non abitativo 
 
  1. All'articolo 79 della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  dopo  il
secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «In deroga alle disposizioni del  primo  comma,  nei  contratti  di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali  sia  pattuito
un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a
locali qualificati di interesse storico a  seguito  di  provvedimento
regionale  o   comunale,   e'   facolta'   delle   parti   concordare
contrattualmente termini e condizioni  in  deroga  alle  disposizioni
della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono
essere approvati per iscritto». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  contratti
in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto. Ai giudizi in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto continuano  ad
applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  79  della  legge  27
          luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
          urbani), come integrato dal comma 1 dell'art. 18,  D.L.  12
          settembre 2014, n. 133, che ha aggiunto il comma 3: 
              "Art. 79. Patti contrari alla legge. 
              E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la  durata
          legale del contratto o ad attribuire al locatore un  canone
          maggiore  rispetto  a  quello   previsto   dagli   articoli
          precedenti  ovvero  ad  attribuirgli  altro  vantaggio   in
          contrasto con le disposizioni della presente legge. 
              Il conduttore con azione proponibile fino  a  sei  mesi
          dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo'  ripetere  le
          somme sotto qualsiasi forma corrisposte in  violazione  dei
          divieti e dei limiti previsti dalla presente legge. 
              In  deroga  alle  disposizioni  del  primo  comma,  nei
          contratti di locazione di immobili adibiti ad  uso  diverso
          da quello di abitazione,  anche  se  adibiti  ad  attivita'
          alberghiera, per i  quali  sia  pattuito  un  canone  annuo
          superiore ad euro 250.000,  e  che  non  siano  riferiti  a
          locali  qualificati  di  interesse  storico  a  seguito  di
          provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti
          concordare contrattualmente termini e condizioni in  deroga
          alle disposizioni della presente legge. I contratti di  cui
          al periodo precedente devono essere provati per iscritto.".