Art. 18 Obiezione formale a una norma armonizzata 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di altri soggetti interessati, qualora ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che sono stabilite all'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.
Note all'art. 18: - Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note alle premesse. - Per la direttiva 98/34/CE, si veda nelle note alle premesse.