Art. 18 
 
 
              Obiezione formale a una norma armonizzata 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o  di  altri
soggetti interessati, qualora ritenga che una norma  armonizzata  non
soddisfi   completamente   le   prescrizioni   che   sono   stabilite
all'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione  al
Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva  98/34/CE
presentando le proprie motivazioni. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per la direttiva 98/34/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.