Art. 18 Presentazione della domanda 1. Le domande di cui all'articolo 17 sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si e' verificato l'evento lesivo ovvero si e' consumato il delitto. 2. La data di presentazione o di spedizione delle domande e' immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, unitamente alle generalita' del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3. 3. La Prefettura competente costituisce l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 18: - Si trascrivono i testi degli artt. 3, 6, 7 e 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: "Art. 3. (Elargizione alle vittime di richieste estorsive). - 1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata. 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento. 2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini." "Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarieta'). - 1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, e' concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, i quali: a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attivita' svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attivita'; b) subiscono quali esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione." "Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti). - 1. L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di godimento. 2. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attivita'. 3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali." "Art. 8. (Elargizione ai superstiti). - 1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione e' concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attivita' economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona. 2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu' soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 3. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.". - Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della citata legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 4 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la rubrica della legge si veda nelle note all'articolo 9.