(( Art. 18-ter 
 
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
  i  procedimenti  di  riconoscimento   dello   status   di   persona
  internazionalmente  protetta  e   altri   procedimenti   giudiziari
  connessi ai fenomeni dell'immigrazione 
 
  1.  In  deroga  alla  disciplina  degli  articoli  110  e  seguenti
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura  predispone  un  piano  straordinario  di   applicazioni
extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del  numero  di
procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso  al
regime  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  da  parte  dei
migranti presenti sul territorio nazionale e  di  altri  procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.  A  tale  fine  il
Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i
quali  si  e'  verificato  il  maggiore   incremento   dei   suddetti
procedimenti e del numero dei magistrati  da  applicare,  fino  a  un
massimo di venti unita', e stabilisce secondo criteri di  urgenza  le
modalita' per la procedura di interpello e la sua definizione. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  5  dell'articolo  110
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata  di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori
sei mesi. 
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita'  manifestata
con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini
di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari
a 0,10 per ogni otto settimane di  effettivo  esercizio  di  funzioni
oltre  alla  misura  del  50  per  cento   dell'indennita'   di   cui
all'articolo 2 della legge  4  maggio  1998,  n.  133,  e  successive
modificazioni. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno  2016  e  di
euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015,  2016
e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
)).