Art. 18 
 
                         Attivita' ispettiva 
 
  1. Allo scopo di assicurare protezione e tutela  alle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di  Stato,
l'UCSe procede, in via diretta o  delegata,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1,  lett.  s),  ad  attivita'  ispettiva  intesa  ad  accertare
l'esatta    applicazione,    da     parte     delle     articolazioni
dell'Organizzazione nazionale di  sicurezza  presso  amministrazioni,
enti  ed  operatori  economici,  delle  disposizioni  in  materia  di
trattazione  e  gestione  della  documentazione  classificata   o   a
diffusione esclusiva, delle disposizioni in  materia  di  rilascio  e
gestione delle di abilitazioni di  sicurezza,  di  sicurezza  fisica,
COMSEC e dei CIS. 
  2. L'UCSe procede altresi' a specifica attivita' ispettiva in  caso
di  violazione  della  sicurezza  o  compromissione  di  informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato, quando l'Organo nazionale
di sicurezza, nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
all'art. 6, comma 1, lett. g), lo  ritenga  necessario  in  relazione
alla rilevanza del caso concreto.