Art. 18 Attivita' ispettiva 1. Allo scopo di assicurare protezione e tutela alle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato, l'UCSe procede, in via diretta o delegata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. s), ad attivita' ispettiva intesa ad accertare l'esatta applicazione, da parte delle articolazioni dell'Organizzazione nazionale di sicurezza presso amministrazioni, enti ed operatori economici, delle disposizioni in materia di trattazione e gestione della documentazione classificata o a diffusione esclusiva, delle disposizioni in materia di rilascio e gestione delle di abilitazioni di sicurezza, di sicurezza fisica, COMSEC e dei CIS. 2. L'UCSe procede altresi' a specifica attivita' ispettiva in caso di violazione della sicurezza o compromissione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, quando l'Organo nazionale di sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. g), lo ritenga necessario in relazione alla rilevanza del caso concreto.