Art. 18 
 
 
             Sostegno finanziario pubblico straordinario 
 
  1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non  e'
considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui,  per
evitare o porre rimedio a una  grave  perturbazione  dell'economia  e
preservare  la  stabilita'  finanziaria,  il   sostegno   finanziario
pubblico straordinario viene concesso: 
    a) in una delle seguenti forme: 
      i) una garanzia dello  Stato  a  sostegno  degli  strumenti  di
liquidita' forniti dalla  banca  centrale  alle  condizioni  da  essa
applicate; 
      ii)  una  garanzia  dello  Stato  sulle  passivita'  di   nuova
emissione; 
      iii)  la  sottoscrizione  di  fondi  propri  o  l'acquisto   di
strumenti di capitale  effettuati  a  prezzi  e  condizioni  che  non
conferiscono  un  vantaggio  alla  banca,   se   al   momento   della
sottoscrizione  o  dell'acquisto  questa  non  versa  in  una   delle
situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d)  o
e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione  ai
sensi del Capo II; 
    b) nonche' a condizione  che  il  sostegno  finanziario  pubblico
straordinario: 
      i) sia erogato previa approvazione ai  sensi  della  disciplina
sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti  i)  e
ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo; 
      ii) sia adottato su base cautelativa e  temporanea,  in  misura
proporzionale alla perturbazione dell'economia; e 
      iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha  registrato  o
verosimilmente registrera' nel prossimo futuro. 
  2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii),  la  sottoscrizione
e' effettuata  unicamente  per  far  fronte  a  carenze  di  capitale
evidenziate  nell'ambito  di  prove  di  stress  condotte  a  livello
nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza  Unico,
o nell'ambito delle  verifiche  della  qualita'  degli  attivi  o  di
analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea,  dall'ABE  o
da autorita' nazionali.