Art. 18 Raccolta di emocomponenti mediante aferesi 1. La procedura di aferesi e' la procedura di raccolta di uno o piu' emocomponenti mediante separatori cellulari dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. 2. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di raggiungere determinati contenuti cellulari in alcuni emocomponenti, e' consentita solo in casi adeguatamente motivati e previa acquisizione dello specifico consenso informato del donatore reso consapevole dello svolgimento della procedura in ogni suo dettaglio. 3. L'Allegato V, parte A riporta le modalita' da seguire per la raccolta degli emocomponenti mediante aferesi.