Art. 18 
 
 
                              Parametri 
 
  1. Nelle procedure di liquidazione  di  cui  al  capo  II,  sezione
seconda, della legge, il  compenso  del  liquidatore  e'  determinato
sull'ammontare  dell'attivo  realizzato  dalla  liquidazione  e   del
passivo accertato. Si applica l'articolo 16. 
  2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu'  liquidatori
ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione  della
crisi in quella di liquidazione, il  compenso  unico  e'  determinato
secondo le disposizioni del presente capo  ed  e'  ripartito  secondo
criteri di proporzionalita'. 
 
          Note all'art. 18: 
              - La sezione seconda del capo II della citata legge  27
          gennaio 2012, n. 3, reca: «Liquidazione del patrimonio».