Art. 18 
 
 
        Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita 
 
  1. In sede di incanto o  di  deliberazione  sull'offerta,  a  norma
dell'articolo 572 del codice di procedura civile,  il  giudice  o  il
referente della procedura, verificata la  regolarita'  delle  offerte
da' inizio alle operazioni di vendita.