Art. 18 Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le libere professioniste 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».
Note all'art. 18: - Si riporta l'art. 70 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Indennita' di maternita' per le libere professioniste). - 1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. 2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. 3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. 3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente. 3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».