Art. 18 
 
 
Proroga degli effetti del trattenimento in  servizio  dei  magistrati
                              ordinari 
 
  1.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari  e  garantire  un  ordinato   e   graduale   processo   di
conferimento, da parte del Consiglio  Superiore  della  Magistratura,
degli incarichi direttivi e semidirettivi che si  renderanno  vacanti
negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono  differiti  al  31  dicembre
2016  per  i  magistrati  ordinari  che  non  abbiano   compiuto   il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2015  e  che
debbano essere collocati a  riposo  nel  periodo  fra  lo  stesso  31
dicembre 2015 ed il  30  dicembre  2016.  Per  gli  altri  magistrati
ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2015, resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014.