Art. 18 
 
      Deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  17  in  materia  di
determinazione  dei   canoni   per   l'utilizzo   dell'infrastruttura
ferroviaria, ai fini del pieno recupero, da parte  del  gestore,  dei
costi  connessi  all'accesso   e   all'utilizzo   dell'infrastruttura
ferroviaria e al collegamento  con  gli  impianti  di  servizio,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere  previsti  coefficienti  di  maggiorazione  dei   canoni   per
l'utilizzo   dell'infrastruttura    ferroviaria,    fermo    restando
l'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16. 
  2. Ai fini  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  si  assicura  che  i
gestori   dell'infrastruttura   abbiano   valutato   l'impatto    dei
coefficienti di maggiorazione  per  specifici  segmenti  di  mercato,
prendendo in considerazione almeno i  binomi  elencati  nell'allegato
VI, punto 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, scegliendo quelli pertinenti.  L'elenco  dei  segmenti  di
mercato definiti dai gestori dell'infrastruttura  contiene  almeno  i
tre segmenti seguenti: 
  a) servizi merci; 
  b) servizi passeggeri  nel  quadro  di  un  contratto  di  servizio
pubblico locale, regionale e nazionale; 
  c) altri servizi passeggeri. 
  Il gestore dell'infrastruttura  puo'  distinguere  ulteriormente  i
segmenti di mercato in base alle merci o  ai  passeggeri  trasportati
nonche' ad altri parametri  relativi  ai  segmenti  specifici.  Sono,
inoltre, definiti i segmenti di mercato in cui le imprese ferroviarie
non effettuano al momento servizi ma possono effettuarli  durante  il
periodo di validita'  del  sistema  di  imposizione  dei  canoni.  Il
gestore dell'infrastruttura non include nel  sistema  di  imposizione
dei canoni nessun coefficiente di maggiorazione per tali segmenti  di
mercato. 
  3.  Il  gestore  dell'infrastruttura  applica  i  coefficienti   di
maggiorazione di cui al comma 1 in base  a  principi  di  efficienza,
trasparenza  e  non  discriminazione,  garantendo  nel  contempo   la
competitivita' ottimale  dei  segmenti  del  mercato  ferroviario  Il
sistema di imposizione dei canoni  deve  rispettare  gli  aumenti  di
produttivita'  conseguiti  dalle  imprese  ferroviarie.  Il   gestore
dell'infrastruttura puo' altresi' applicare, fatti salvi gli articoli
101, 102, 106 e 107 TFUE, le riduzioni sui canoni imposti all'impresa
ferroviaria, secondo quanto previsto ai commi  11,  12  e  13,  fermo
restando l'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16. 
  4. L'organismo di regolazione verifica: 
  a)  la  sostenibilita'  per  il   mercato   dell'applicazione   dei
coefficienti di maggiorazione cui al comma 1; 
  b) che tali coefficienti siano applicati  in  base  a  principi  di
efficienza, trasparenza e non discriminazione; 
  c) che tali coefficienti siano applicati in modo  da  garantire  la
competitivita' ottimale dei segmenti del mercato ferroviario; 
  d) che il sistema di imposizione dei canoni rispetti gli aumenti di
produttivita' conseguiti dalle imprese ferroviarie. 
  L'organismo di regolazione comunica gli  esiti  della  verifica  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  le   successive   valutazioni.
L'organismo  di  regolazione  verifica  inoltre  che   le   riduzioni
rispettino quanto stabilito ai commi 11, 12 e 13. 
  5.  Il  livello  dei  canoni  stabiliti  non  preclude   l'utilizzo
dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare  quanto
meno il costo direttamente imputabile, piu' un  tasso  di  rendimento
accettabile  per  il   mercato,   alla   prestazione   del   servizio
ferroviario. 
  6. L'elenco dei segmenti di mercato  e'  pubblicato  nel  prospetto
informativo della  rete  ed  e'  rivisto  almeno  ogni  cinque  anni.
L'organismo  di  regolazione   controlla   tale   elenco   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, del presente decreto. 
  7. I gestori dell'infrastruttura possono  fissare  i  canoni  a  un
livello piu' elevato per recuperare completamente i  costi  sostenuti
per il trasporto merci da e verso paesi terzi,  effettuato  su  linee
con scartamento diverso da quello della rete  ferroviaria  principale
all'interno dell'Unione. 
  8. Per  il  sistema  Alta  Velocita'/Alta  Capacita'  e  per  altri
progetti  di  investimento  specifici,  da  realizzare  in  futuro  o
ultimati dopo il 1988, il gestore dell'infrastruttura puo'  stabilire
o mantenere canoni piu' elevati, sulla base dei costi totali a  lungo
termine  di  tali  progetti,  purche'  si  tratti  di  progetti   che
migliorano l'efficienza o la redditivita' e che, in  caso  contrario,
non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati. Tale sistema di
imposizione  dei  canoni   puo'   inoltre   comportare   accordi   di
ripartizione dei rischi connessi ai nuovi investimenti. 
  9.  I  canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura   di   corridoi
ferroviari di cui alla decisione 2009/561/CE della  Commissione  sono
differenziati in modo da offrire  incentivi  a  dotare  i  treni  del
sistema di  controllo-comando  e  segnalamento  denominato  "European
Train Control System" (ETCS), conforme alla versione  adottata  dalla
decisione 2008/386/CE della Commissione o alle  versioni  successive,
sulla base delle modalita' stabilite dall'atto di esecuzione  di  cui
all'articolo  32,  paragrafo  4,  della  direttiva   2012/34/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  Detta  modifica  non  incide
globalmente sulle entrate del gestore dell'infrastruttura. In  deroga
a  questo  obbligo,  la  suddetta  differenziazione  per   l'utilizzo
dell'infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie di cui alla
decisione  2009/561/CE  della  Commissione,   sulle   quali   possono
circolare solo i treni dotati dell'ETCS. 
  10. Per impedire discriminazioni, i canoni medi e marginali di ogni
gestore   dell'infrastruttura   per   usi   equivalenti   della   sua
infrastruttura sono comparabili e i servizi comparabili sullo  stesso
segmento di mercato sono soggetti  agli  stessi  canoni.  Il  gestore
dell'infrastruttura deve dimostrare nel prospetto  informativo  della
rete, senza  rivelare  informazioni  commerciali  riservate,  che  il
sistema di imposizione dei canoni soddisfa questi requisiti. 
  11. Le riduzioni di cui al comma 3, possono riferirsi  soltanto  ai
canoni applicati a una sezione determinata dell'infrastruttura  e  si
limitano    all'economia    effettiva    realizzata    dal    gestore
dell'infrastruttura dei  costi  amministrativi.  Per  determinare  il
livello  di  riduzione,  non  si  puo'  tener  conto  delle  economie
integrate nei canoni applicati. 
  12. A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione  analoghi.
I sistemi di riduzione si applicano in  modo  non  discriminatorio  a
qualsiasi impresa ferroviaria. 
  13. Il gestore dell'infrastruttura puo' istituire schemi di canone,
destinati a tutti  gli  utenti  dell'infrastruttura,  per  flussi  di
traffico specifici, che prevedono riduzioni  limitate  nel  tempo  al
fine  di  promuovere  lo  sviluppo  di  nuovi  servizi  ferroviari  o
riduzioni volte a  incentivare  l'uso  di  linee  notevolmente  sotto
utilizzate. 
  14.  Ogni  modifica  degli  elementi  essenziali  del  sistema   di
imposizione dei canoni deve essere resa pubblica con almeno tre  mesi
di anticipo rispetto al termine per la  pubblicazione  del  prospetto
informativo della rete. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per  i  riferimenti  al  Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 2. 
              La decisione 2009/561/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          25 luglio 2009, n. L 194. 
              La decisione 2008/386/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          24 maggio 2008, n. L 136.