Art. 18 
 
                       Disposizioni sui minori 
 
  1. Nell'applicazione  delle  misure  di  accoglienza  previste  dal
presente decreto assume carattere di priorita' il superiore interesse
del minore in modo da assicurare condizioni  di  vita  adeguate  alla
minore eta', con riguardo  alla  protezione,  al  benessere  ed  allo
sviluppo anche sociale del minore, conformemente  a  quanto  previsto
dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del  fanciullo  del  20
novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  2. Per la valutazione dell'interesse superiore del  minore  occorre
procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua  eta',  del
suo grado di maturita' e di sviluppo  personale,  anche  al  fine  di
conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore
sia vittima di tratta  di  esseri  umani,  nonche'  a  verificare  la
possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo  8,
paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' corrisponda  all'interesse
superiore del minore. 
  3. I figli minori dei  richiedenti  e  i  richiedenti  minori  sono
alloggiati con i genitori, i fratelli minori non  coniugati  o  altro
adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti
del codice civile. 
  4. Nella predisposizione delle misure  di  accoglienza  di  cui  al
presente decreto sono  assicurati  servizi  destinati  alle  esigenze
della minore eta', comprese quelle ricreative. 
  5. Gli operatori che si occupano dei minori  sono  in  possesso  di
idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e  sono
soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati  e  sulle  informazioni
riguardanti i minori. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 della Convenzione
          sui diritti del  fanciullo  20  novembre  1989,  ratificata
          dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: 
              "Art. 3.  -  1.  In  tutte  le  decisioni  relative  ai
          fanciulli, di  competenza  delle  istituzioni  pubbliche  o
          private  di  assistenza  sociale,  dei   tribunali,   delle
          autorita'  amministrative  o  degli   organi   legislativi,
          l'interesse  superiore  del  fanciullo  deve   essere   una
          considerazione preminente. 
              2. Gli  Stati  parti  si  impegnano  ad  assicurare  al
          fanciullo  la  protezione  e  le  cure  necessarie  al  suo
          benessere, in considerazione dei diritti e dei  doveri  dei
          suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno
          la sua responsabilita' legale, e a tal fine  essi  adottano
          tutti  i   provvedimenti   legislativi   e   amministrativi
          appropriati. 
              3. Gli Stati parti vigilano affinche' il  funzionamento
          delle  istituzioni,  servizi  e  istituti  che   hanno   la
          responsabilita' dei fanciulli e che  provvedono  alla  loro
          protezione  sia  conforme  alle   norme   stabilite   dalle
          Autorita'  competenti  in  particolare  nell'ambito   della
          sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero  e
          la competenza del loro personale nonche' l'esistenza di  un
          adeguato controllo.". 
              -  Per  l'articolo  343  del  Codice  Civile  v.   nota
          all'articolo 2.