Art. 18 
 
 
                      Disposizioni particolari 
                 per le imprese del settore agricolo 
 
  1. Restano in vigore le disposizioni  di  cui  agli  articoli  8  e
seguenti  della  legge  8  agosto  1972,   n.   457,   e   successive
modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto. 
  2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si  applica,
limitatamente alla previsione di importi massimi  delle  prestazioni,
ai  trattamenti  concessi  per  intemperie  stagionali  nel   settore
agricolo. 
 
          Note all'art. 18: 
              Si riportano gli articoli 8 e seguenti  della  legge  8
          agosto   1972,   n.   457,   e   successive   modificazioni
          (Miglioramenti    ai    trattamenti    previdenziali     ed
          assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione  del
          salario in favore dei lavoratori agricoli): 
              "Titolo II - Integrazione del  salario  in  favore  dei
          lavoratori agricoli a tempo indeterminato 
              Art. 8. Agli operai  agricoli  con  contratto  a  tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione  di  cui  all'art.  3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno. 
              Ai lavoratori beneficiari del  trattamento  sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
              Ai fini della presente legge  sono  considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre  180
          giornate lavorative presso la stessa azienda; 
              9. Il trattamento sostitutivo  non  e'  dovuto  per  le
          assenze che non  comportino  retribuzione  nonche'  per  le
          giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad  altre
          attivita' remunerate. 
              Il trattamento stesso non  e'  dovuto  agli  assunti  o
          mantenuti   in   soprannumero   rispetto   alle    esigenze
          dell'impresa. 
              10. Per provvedere alla corresponsione del  trattamento
          di cui all'art. 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale
          della previdenza sociale una «Cassa per l'integrazione  dei
          salari degli operai dipendenti da imprese agricole». 
              11.  Sovraintende  alla  Cassa  un  comitato  speciale,
          presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in  sua  vece  o
          impedimento, dalla persona designata a sostituirlo  secondo
          le  norme  che  regolano  la  rappresentanza  dell'Istituto
          stesso, e composto dai seguenti membri: 
              1)   il   direttore   generale   della   previdenza   e
          dell'assistenza  sociale,   il   direttore   generale   del
          collocamento della manodopera del Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  e  un  direttore  generale  del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
              2) tre rappresentanti dei datori di lavoro  agricolo  e
          tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti. 
              Per i  membri  suindicati  possono  essere  nominati  i
          rispettivi supplenti. 
              Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno
          dei  vice  direttori  generali  dallo  stesso   annualmente
          designato, interviene alle riunioni del comitato  con  voto
          consultivo. 
              Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  puo'
          nominare  un  esperto  che  partecipa  alle  riunioni   del
          comitato senza diritto di voto. 
              Il comitato e' costituito con decreto del Ministro  per
          il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica  quattro
          anni. 
              I membri di  cui  al  punto  2)  del  primo  comma  del
          presente  articolo  sono  designati  dalle   organizzazioni
          sindacali di  categoria  maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad
          esse assegnato dal Ministro per il lavoro e  la  previdenza
          sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine
          prescritto, il Ministro si sostituisce alla  organizzazione
          sindacale inadempiente. 
              12. Spetta al comitato speciale: 
              1)  predisporre  i  bilanci  annuali   della   gestione
          corredati da una propria relazione; 
              2)  formulare  pareri  sulle  questioni  che   comunque
          possano insorgere nell'applicazione della presente legge; 
              3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni. 
              13. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa
          sono esercitate da un collegio  dei  sindaci  composto  dal
          presidente del collegio sindacale  dell'Istituto  nazionale
          della  previdenza  sociale,  che  lo  presiede,  e  da   un
          funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro  e  della
          previdenza  sociale  e  del  tesoro,  con   qualifica   non
          inferiore a direttore di divisione. 
              Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente. 
              Il collegio dei sindaci e'  nominato  con  decreto  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  e  dura  in
          carica quattro anni. 
              14. Il trattamento sostitutivo  della  retribuzione  e'
          corrisposto  dall'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale, su deliberazione  di  una  commissione  costituita
          presso ogni sede dell'Istituto  stesso,  con  provvedimento
          del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro  e  della
          massima occupazione. 
              La commissione e' composta dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale del lavoro  e  della  massima  occupazione,  in
          qualita' di presidente, da  un  funzionario  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della  sede
          dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  da  tre
          rappresentanti dei lavoratori e da tre  rappresentanti  dei
          datori di lavoro designati dalle rispettive  organizzazioni
          sindacali di categoria piu' rappresentative operanti  nella
          provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad  esse
          assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione. Qualora  le  designazioni  non
          pervengano   nel   termine   prescritto,    il    direttore
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima
          occupazione si sostituisce  alla  organizzazione  sindacale
          inadempiente. 
              Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato
          un supplente. 
              Nella Regione siciliana  le  commissioni  previste  nel
          presente articolo  sono  integrate  con  un  rappresentante
          della Regione stessa. 
              15.  Per  il  conseguimento  del  trattamento  di   cui
          all'art. 8, il datore di lavoro e' tenuto,  entro  quindici
          giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare  domanda,
          per il tramite della competente  sezione  dell'ufficio  del
          lavoro alla sede provinciale dell'Istituto nazionale  della
          previdenza  sociale,   sull'apposito   modulo   predisposto
          dall'Istituto   stesso   comunicando   i   nominativi   dei
          lavoratori sospesi, le giornate di  sospensione,  la  causa
          della sospensione dell'attivita' lavorativa. 
              Qualora  la  domanda  sia  presentata  dopo  15  giorni
          dall'inizio della sospensione del  lavoro,  il  trattamento
          sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori
          di una settimana alla data di presentazione  della  domanda
          stessa. 
              In  caso  di  omessa  o  tardiva  presentazione   della
          domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia
          derivata la perdita  totale  o  parziale  del  diritto  del
          lavoratore  al  trattamento  sostitutivo,   e'   tenuto   a
          corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso. 
              16.  La  domanda  di  cui  all'articolo  precedente  e'
          trasmesso dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio
          provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da
          questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale  per  le  determinazioni   della
          commissione provinciale,  di  cui  all'art.  14,  la  quale
          decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine
          non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta. 
              17.   Il   trattamento   sostitutivo   e'   corrisposto
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  della  deliberazione   della
          commissione provinciale. 
              18. E' ammesso ricorso al comitato  speciale  entro  30
          giorni  dalla  notifica  della  decisione  negativa   della
          commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60  giorni
          dalla data di presentazione della domanda di  cui  all'art.
          15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale  non
          abbia deliberato al riguardo. 
              Contro le  decisioni  del  comitato  speciale,  di  cui
          all'art. 12, n. 3), e, in  ogni  caso,  decorsi  60  giorni
          dalla presentazione  del  ricorso  senza  che  il  comitato
          speciale  si  sia   pronunciato,   spetta   all'interessato
          l'azione avanti l'autorita' giudiziaria. 
              19. Al finanziamento della Cassa  si  provvede  con  un
          contributo a carico del  datore  di  lavoro  agricolo.  Gli
          oneri non coperti dal  contributo  predetto  sono  posti  a
          carico  della  gestione   dell'assicurazione   obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria. 
              La gestione  stessa  e'  tenuta  ad  anticipare,  senza
          gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento  del
          trattamento di cui alla presente legge. 
              Il contributo di cui al primo comma non e'  dovuto  dai
          datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della
          L. 22 novembre 1954, n. 1136. 
              20. Il contributo a carico  del  datore  di  lavoro  e'
          dovuto  per  tutti  i  lavoratori  dipendenti  non   aventi
          qualifica impiegatizia ed e' commisurato  al  3  per  cento
          della  retribuzione  corrisposta,  determinata   ai   sensi
          dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          aprile 1968, n. 488. 
              Non  si  applica,  ai  fini   della   riscossione   del
          contributo di cui al comma precedente, l'art.  15,  secondo
          comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949. 
              21. La misura del contributo di cui agli articoli  7  e
          20 puo' essere modificata non prima che  sia  trascorso  un
          triennio dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  in  relazione  all'andamento  della  gestione,  con
          decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di  concerto
          con i Ministri per il  tesoro  e  per  l'agricoltura  e  le
          foreste. 
              22. Il servizio per  i  contributi  agricoli  unificati
          provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi
          mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola
          unificata. 
              23. La  vigilanza  per  l'applicazione  della  presente
          legge e'  esercitata  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro,  il
          quale   si   avvale,   coordinandola   con   la    propria,
          dell'attivita' di vigilanza esercitata dal servizio  per  i
          contributi agricoli  unificati  e  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale. 
              24. I datori di lavoro hanno  l'obbligo  di  consentire
          l'accesso nelle aziende  agli  incaricati  della  vigilanza
          degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a
          fornire ogni notizia utile all'applicazione della  presente
          legge. 
              I datori di lavoro  o  i  loro  rappresentanti  che  si
          rifiutano  di  consentire  l'accesso  nell'azienda  o   non
          forniscono le notizie  ed  i  dati  richiesti  o  li  diano
          scientemente errati od incompleti, sono puniti,  salvo  che
          il fatto non costituisca reato piu' grave, con la  sanzione
          amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000. 
              Per i contributi previsti dalla presente legge e per le
          contravvenzioni di  cui  al  comma  precedente  si  applica
          l'art. 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412. 
              Titolo  III  -  Trattamento  speciale   ai   lavoratori
          agricoli a tempo determinato 
              25. Ai lavoratori agricoli  a  tempo  determinato,  che
          abbiano effettuato nel corso dell'anno  solare  almeno  151
          giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita'  di
          disoccupazione loro spettante  per  lo  stesso  periodo  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3
          dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al  60
          per cento  della  retribuzione  di  cui  all'art.  3  della
          presente legge. 
              Il trattamento speciale e' corrisposto per  un  periodo
          massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
          in  materia  di   assicurazione   per   la   disoccupazione
          involontaria dei lavoratori agricoli. 
              26.  Alla  corresponsione  della  prestazione  di   cui
          all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale.  Il  relativo   onere   con   evidenza
          contabile   e'    posto    a    carico    della    gestione
          dell'assicurazione obbligatoria  contro  la  disoccupazione
          involontaria. 
              Titolo IV - Disposizioni finali 
              27. I periodi per i quali e' corrisposto il trattamento
          sostitutivo della retribuzione di  cui  all'art.  8  ed  il
          trattamento speciale di  cui  all'art.  25  della  presente
          legge  sono  considerati  utili  d'ufficio  ai   fini   del
          riconoscimento  del   diritto   alla   pensione   e   della
          determinazione della misura di questa. 
              28. I contributi dovuti per l'anno 1972, in  base  agli
          articoli 7 e 20, sono applicati per  dodicesimi  a  partire
          dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sulle  giornate   di   lavoro   impiegate
          nell'anno da ciascuna azienda agricola.".