Art. 18 Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro 1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200."; b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal centoventi al duecentoquaranta per cento".
Note all'art. 18: - Il testo vigente degli artt. 69 e 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99, S.O., come modificati dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200." "Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'art. 71.".