Art. 18 
 
 
Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati  con
               la frazione biodegradabile dei rifiuti 
 
  1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di  cui
all'allegato  2  del  decreto  ministeriale   6   luglio   2012,   la
determinazione della quota di energia elettrica  imputabile  a  fonti
rinnovabili  e'  calcolata  attraverso   metodi   di   determinazione
analitica, sulla base delle procedure redatte dal GSE  in  attuazione
dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  18  dicembre  2008,  il  biogas  ottenuto  dalla
fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani  ricade  tra
le fonti di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata  alla  legge  n.
244 del 2007  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Per  le
finalita' di cui al presente decreto,  il  medesimo  biogas  ottenuto
dalla stessa frazione organica  dei  rifiuti  urbani  provenienti  da
raccolta differenziata, ricade nella tipologia  di  cui  all'art.  8,
comma 4, lettera d).