Art. 18 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: "articolo 21" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 22, comma 8-bis"; 2) alla lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;".
Note all'art. 18: - Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 19 (Livelli di qualifica). - 1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorita' competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base: 1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni, 2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali; b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari, 1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi, 2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi; c) diploma: diploma che attesta il compimento: 1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; 2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine; d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.".