Art. 18 
 
 
            Obblighi operativi degli organismi notificati 
                 e ricorsi contro le loro decisioni 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della
conformita'  conformemente  alle  procedure  di   valutazione   della
conformita' di cui agli allegati da III a VII e IX. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia  del  prodotto  in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione.  Nel  far  cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione
necessari per la conformita' del prodotto al presente decreto. 
  3. Se un organismo notificato rileva  che  un  fabbricante  non  ha
rispettato i  requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  II  o  le
corrispondenti norme armonizzate  o  le  altre  specifiche  tecniche,
chiede a tale fabbricante di adottare correttivi  appropriati  e  non
rilascia il certificato di conformita'. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato  rileva  che  un
prodotto non e' piu' conforme,  chiede  al  fabbricante  di  adottare
correttivi  appropriati  e  all'occorrenza  sospende  o   ritira   il
certificato. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi. 
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.