Art. 18
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono
inserite le seguenti: «, nonche' i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati nel
corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese
effettuate» sono soppresse.
Note all'art. 18:
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19. (Bandi di concorso) - 1. Fermi restando gli
altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono
costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.».