Art. 18
Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le
imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di
inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie
1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle
disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000
qualora:
a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il
funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema
ferroviario;
b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale
impiegato in attivita' di sicurezza della circolazione ferroviaria;
c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza
rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162.
2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli
obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o
documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.000 a euro 4.000.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative
sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le
attivita' di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi
pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF puo'
adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale
dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o
l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che
hanno comportato l'applicazione della misura stessa.
4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa
di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali
funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni,
le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine
il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le
sanzioni. Avverso l'accertamento e' ammesso il ricorso al direttore
dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica
del provvedimento sanzionatorio.
6. La riscossione delle sanzioni e' effettuata ai sensi
dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo n. 162/2007 (Attuazione delle direttive
2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, e' il seguente:
«Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere
accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di
sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o
soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha
elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI,
di altre pertinenti disposizioni della normativa
comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini
del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di
trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza dell'impresa
ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i
requisiti specifici necessari per la prestazione, in
condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in
questione. Detti requisiti possono riguardare
l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della
rete, l'accettazione dei certificati del personale e
l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli
utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e'
basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa
ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa
ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita'
specificando il tipo e la portata delle attivita'
ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma
2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della
Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario
equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in
possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una
Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della
Comunita' europea e che intende effettuare servizi
supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione
aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b),
relativa alla rete italiana o parte della rete italiana
sulla quale intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato
parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la
portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il
titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle
condizioni che hanno consentito il rilascio della parte
pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre
all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o
l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte
pertinente del certificato di sicurezza in seguito a
modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di
sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la
certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
parte a) e b) del certificato, motivando la propria
decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di
sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione
nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza,
l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei
certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La
notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa
ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione
e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di
revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del
certificato di cui al presente articolo da richiedersi a
cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e
9.
Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori
dell'infrastruttura). - 1. Per poter gestire e far
funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore
dell'infrastruttura, su richiesta del legale
rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di
sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo'
contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza
comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza del gestore
dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per
soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la
manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo
del traffico e di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovata a richiesta del gestore
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e'
aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono
apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al
segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il
titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza
indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione
dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche
sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di
sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni,
l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione
motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle
autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la
denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita'
dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la
motivazione della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed
aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in
vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a
richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a
proseguire la propria attivita' fatta salva
l'applicabilita' dei commi 4 e 5.».
- Il Capo I della legge n. 689/1981 (Modifiche al
sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, riguarda le sanzioni amministrative.
La Sezione I del suddetto Capo detta i principi generali,
mentre la Sezione II disciplina i criteri di applicazione.
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981,
e' il seguente:
«Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle
somme dovute in base alle norme previste per l'esazione
delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
di finanza che lo da' in carico all'esattore per la
riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.».