Art. 18 
 
 
                    Centrale unica di committenza 
 
  1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15,  comma  1,  per  la
realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche
ed ai beni culturali di  propria  competenza,  si  avvalgono  di  una
centrale unica di committenza. 
  2. La centrale unica di  committenza  e'  individuata  nell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. 
  3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale  unica
di committenza individuata al  comma  2  sono  regolati  da  apposita
convenzione.