Articolo 18 Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale 1. La richiesta di uno o piu' Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale e' indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale. 2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione e' accessibile al pubblico. 3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cessera' di esistere. 4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale e' sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, cosi' come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.