Art. 18 
 
 
 Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica 
 
  1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare
di  potenziare  la  presenza  in  sala   cinematografica   di   opere
audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche
e' riconosciuto  un  credito  d'imposta  commisurato  ad  un'aliquota
massima  del  20   per   cento   sugli   introiti   derivanti   dalla
programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle
opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario,
effettuata nelle  rispettive  sale  cinematografiche,  con  modalita'
adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le
disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21. 
  2.  Il  decreto  di  cui   all'articolo   21   prevede   meccanismi
incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi
previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di  opere  e  di
sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole  sale
cinematografiche ubicate  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti.